Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6984 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 14/02 il Tar per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ha accolto il ricorso proposto dalla Società A. R. avverso il provvedimento del 14 marzo 1997, rettificato il 7 aprile 1997, con il quale il Sindaco del Comune di Collecorvino ha determinato le maggiori oblazioni dovute ai fini dell’accoglimento dell’istanza di condono edilizio di cui alla L. 724/94 presentata il 1° marzo 1995 dalla parte ricorrente (pratica edilizia n. 127/95).

Il Comune di Collecorvino ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Società A. R. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dell’esatto importo dell’oblazione da pagare per la definizione di un condono edilizio ottenuto dalla Società A. R. per un cambio di destinazione d’uso (da agricola a commerciale) di un capannone per deposito prodotti agricoli.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, rilevando che aveva errato il comune a determinare l’importo sulla base del punto 1 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, dovendosi invece fare riferimento al punto 4 della tabella, in quanto si trattava di opere realizzate in conformità alla concessione edilizia che aveva autorizzato la costruzione di un capannone agricolo, ma con solo mutamento di destinazione d’uso.

Il Comune appellante contesta tale statuizione, deducendo che l’applicazione degli importi di cui al punto 1 della citata tabella deriverebbe dal fatto che, pur trattandosi di mutamento di destinazione d’uso, l’abbandono della destinazione agricola del manufatto renderebbe rilevante lo stesso in termini di volumetria.

Il motivo è privo di fondamento.

Si ricorda che la tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 prevede che la misura dell’oblazione ai fini del condono sia determinata moltiplicando i metri quadrati delle opere abusive con un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche dell’abuso e del periodo in cui esso è stato commesso; dal punto 1 al punto 7 sono previste diverse ipotesi, che sono state prese in considerazione dal legislatore a seconda della gravità dell’abuso, con la previsione di importi decrescenti in relazione alla tipologia dell’abuso, la cui fattispecie più grave è descritta proprio dal punto 1 per le "opere realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

Il successivo punto 4, ritenuto applicabile dal Tar, prevede il pagamento di un diverso e minore importo, tra l’altro, per le "opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso" (definizione poi chiarita dall’art. 2, comma 53, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui la tipologia dell’abuso di cui al predetto n. 4 della tabella "deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie").

La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della determinazione della misura dell’oblazione da corrispondere per il conseguimento della concessione in sanatoria, se sono realizzate opere in assenza o in difformità dalla concessione e non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, si applica il punto 1 tab. all. alla l. 28 febbraio 1985 n. 47 (che si applica anche quando le opere comportano il solo aumento di cubatura); se le opere realizzate in difformità dalla concessione hanno determinato il mutamento della destinazione d’uso, si applica il solo punto 4 della tabella (Cons. Stato, V, n. 1247/1994).

Nel caso di specie, si ricade proprio in tale seconda ipotesi, trattandosi di opere realizzate in conformità alla concessione edilizia (che aveva autorizzato la costruzione di un capannone agricolo), ma con mutamento di destinazione d’uso.

Il chiaro tenore letterale della tabella non consente di distinguere all’interno dei cambi di destinazione d’uso, risultando quindi irrilevante l’originaria destinazione agricola del manufatto, invocata dal comune appellante ai fini del diverso calcolo della volumetria, dovendo applicarsi il punto 4 per ogni ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza incremento di cubatura (dato pacifico nel caso in esame).

La tesi del Comune dell’applicabilità del punto 4 della tabella ai soli mutamenti di destinazione di uso realizzati all’interno delle medesima categoria di fabbricati non trova alcun supporto normativo.

Di conseguenza, l’importo dell’oblazione va calcolato ai sensi del punto 4 della citata tabella, avendo, quindi, errato l’amministrazione nell’applicare gli importi di cui al punto 1.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Tenuto conto della parziale novità della questione e dell’assenza di un precedente specifico relativo alla trasformazione della destinazione agricola dell’immobile da condonare, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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