Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6981 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 1300/2011 il Tar per la Campania ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da E. M. C. T. e M. F. avverso:

a) il bando, protocollo n. 611 del 18.1.2010, con il quale il Comune di Frignano (CE) – Responsabile del Settore Economico Finanziario – ha reso nota la selezione interna, mediante progressione verticale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Specialista in attività amministrative -Categoria D), posizione economica D1, a tempo indeterminato, presso il Settore Amministrativo e la successiva graduatoria finale, pubblicata in data 20.5.2010 all’Albo pretorio del Comune, dalla quale risultava collocata al primo posto la dipendente comunale D’Alessio R. Silvana ed al secondo la dipendente comunale E. A.;

b) il bando, protocollo n. 612 del 18.1.2010, con il quale il Comune di Frignano – Responsabile del Settore Economico Finanziario ha reso nota la selezione interna,mediante progressione verticale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Specialista in attività amministrative – Categoria D), posizione economica D1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso il Settore Economico Finanziario e la successiva graduatoria finale, pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dalla quale risultava collocata al primo posto la dipendente comunale E. A., al secondo la dipendente comunale D’Alessio R. Silvana ed al terzo posto il dipendente comunale P. F..

Il Comune di Frignano ha proposto ricorso in appello avverso la menzionata sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

I ricorrenti di primo grado, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 1397/2011 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di due procedure concorsuali riservate agli interni indette dal Comune di Frignano; i ricorrenti di primo grado sono laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di legge per coprire i posti messi a concorso dal Comune, qualora aperti anche agli esterni.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il Comune non poteva indire le due procedure riservate agli interni, essendo tenuto a bandire un concorso pubblico aperto anche agli esterni; in particolare, il Tar ha rilevato che il principio di concorsualità espresso dall’art. 97, comma 3, Cost., opera non solo in materia di accesso, per la prima volta ai pubblici impieghi, ma anche per la progressione verticale di carriera dei pubblici dipendenti e che il D. Lgs. n. 150 del 2009 ha codificato, a decorrere dal 1°gennaio 2010, il divieto generalizzato di concorsi interni.

L’appellante Comune muove nei confronti di tale statuizione una principale censura di merito, con cui sostiene che il divieto di concorsi interni, posto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 150/09, non opererebbe in via immediata per gli enti locali, tenuti solo ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 31.12.2010, continuando fino a tale data ad applicarsi la disciplina previgente.

Il motivo è fondato.

L’art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 150/09 stabilisce che "Ai sensi dell’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.".

Tale disposizione non è, tuttavia, immediatamente applicabile agli enti locali, in quanto il successivo art. 31 dello stesso decreto prevede che "Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1" (comma 1) e che "Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale." (comma 4).

Al tempo in cui i due concorsi furono banditi e portati a termine non si applicava, quindi, il divieto di cui al cit. art. 24 e il Comune poteva legittimamente fare applicazione della disciplina in quel momento vigente.

Come confermato anche dagli artt. 65 e 74, comma 2, del D. Lgs. n. 150/09, il legislatore ha voluto assicurare agli enti locali un adeguato spazio temporale per adeguare i propri ordinamenti ai principi della nuova normativa, introducendo solo in via suppletiva l’immediata applicabilità della stessa in caso di infruttuosa scadenza del termine per l’adeguamento.

L’avvio delle due procedure concorsuali è avvenuto sulla base del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con delibera di Giunta comunale n. 120/09, il cui art. 49 prevede appunto tale sistema di progressione verticale per i dipendenti interni.

L’avvio delle due procedure e tale regolamento, che è stato anche impugnato in primo grado, avevano come presupposto l’approvazione della nuova dotazione organica e del programma triennale per il fabbisogno del personale, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 30/2009.

Tale deliberazione non ha costituito oggetto di impugnazione e prevede l’attivazione delle progressioni verticali per i due posti oggetto delle procedure in contestazione, anche allo scopo di rispettare il Patto di stabilità, valorizzando le professionalità interne.

In sostanza, la scelta di procedere tramite le procedure interne era già contenuta nella deliberazione n. 30/09, richiamata negli atti impugnati ma non oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti e tale scelta è giustificata da circostanze contingenti, legate al rispetto dei parametri finanziari, che avrebbero comunque escluso l’indizione di concorsi per esterni.

La disciplina vigente al momento dello svolgimento delle due procedure consentiva, quindi, la progressione verticale degli interni e tale disciplina non si poneva in contrasto con specifiche norme di legge (non essendo applicabili – per le ragioni già evidenziate – le disposizioni del D. Lgs. n. 150/09), né con i principi generali, anche di valenza costituzionale, sussistendo specifiche ragioni per procedere in tal modo.

3. L’accoglimento di tale motivo del ricorso in appello rende superfluo l’esame delle ulteriori censure e conduce alla riforma dell’impugnata sentenza, con reiezione di ricorso e motivi aggiunti proposti in primo grado.

Tenuto conto della novità della questione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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