Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1410 del 21 luglio 2004, rigettava, con compensazione delle spese di causa, le domande di T.M. nei confronti del Comune di Castelpoto (BN), di accertamento del suo diritto nei confronti del convenuto al contributo di ricostruzione ai sensi della L. n. 219 del 1981, di un suo fabbricato già reso inagibile dal terremoto del 1962 e danneggiato anche da quello del 1981, condannando l’ente locale al pagamento dello stesso e al risarcimento del danno per la sua mancata erogazione. L’attore era stato assegnatario di un lotto del piano di zona per la ricostruzione con altri due soggetti, area sulla quale era stata autorizzata la ricostruzione fuori sito di un fabbricato condominiale, con anticipazione a carico dei proprietari delle spese necessarie e con la previsione di un contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981, con la domanda di cui sopra aveva proposto le domande di accertamento sul presupposto di avere ultimato la ricostruzione.

In ordine alla domanda, il tribunale, rilevato che il T. non era residente nell’immobile danneggiato nè rientrava nella categoria dei soggetti sistemati in alloggi precari o provvisori riteneva che lo stesso non poteva inquadrarsi, nella graduatoria degli aventi diritto dell’apposito elenco contrassegnato con la lettera A, di coloro che erano in tale posizione, ma in quella b2 dei danneggiati non residenti negli immobili danneggiati, per cui non aveva diritto al contributo.

La motivazione del mancato riconoscimento del diritto non era imputabile a colpe del comune, secondo l’adito tribunale e quindi doveva rigettarsi anche l’azione risarcitoria. L’appello del T. contro tale sentenza è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con condanna dell’appellante alle spese di causa.

La Corte d’appello, confermata la motivazione del primo giudice, ha poi rilevato che l’appellante, nella graduatoria b2, era stato trasferito dal n. 15 al n. 44 degli aventi titolo per l’eventuale contributo, per avere falsamente attestato di non essere proprietario di altra abitazione; anche per la Corte d’appello di Napoli, la limitatezza degli stanziamenti da distribuire ai beneficiari con i rigidi criteri prefissati dalla legge escludeva che potesse affermarsi la esistenza del diritto dell’appellante al contributo, ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 10, 11 e 13 mentre doveva dichiararsi inammissibile la domanda subordinata della concessione del minor contributo del 25%, perchè nuova rispetto a quella originaria, come del resto ritenuto anche in primo grado, con implicito rigetto delle domande risarcitorie del T.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’ appello di Napoli del 18 gennaio 2008, il T. propone ricorso notificato il 4 marzo 2009 di sei motivi e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui non resiste il Comune di Castelpoto.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle L. 5 ottobre 1962, n. 1431 e L. 14 maggio 1981, n. 219, del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, artt. 10, 18, 19 e 34 etc. (T.U. sulla ricostruzione), della L. 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La richiesta di accertamento del diritto al contributo del T. era distinta da quella di condanna al pagamento, mentre la Corte territoriale ha ritenuto l’esistenza della disponibilità finanziaria elemento costitutivo del diritto al contributo per l’istante.

L’assegnazione del suolo in sito diverso, il decreto autorizzativo della ricostruzione, con riserva di concessione del contributo e l’acquisizione del fondo relitto all’istante sono atti che presuppongono il diritto al contributo; questo ai sensi dell’art. 19 del cit. T.U., viene indicato dal sindaco con riserva "ad avvenuta integrazione dei fondi", di disporre "la formale determinazione e assegnazione dello stesso".

La L. n. 32 del 1992 ha disposto le graduatorie dei soggetti che abbiano fatto domanda dei contributi superando l’ordine meramente cronologico delle domande di cui alla L. n. 219 del 1981 e sancendo la priorità del contributo in favore dei proprietari dei fabbricati da sgomberare. Qualora peraltro il ritardo dell’esame della domanda di contributo, che sarebbe stata accolta per l’ordine cronologico, fosse dipeso da colpa dell’amministrazione, questa si è ritenuto dovesse rispondere del risarcimento dei danni. L’inserimento del T. nelle graduatorie originarie dei richiedenti era sufficiente ad affermare il diritto dello stesso al contributo.

Quesito: Dica la Corte se la disponibilità finanziaria di cui all’art. 19, comma 7, cit. T.U. sia elemento costitutivo e necessario per il perfezionamento e la nascita del diritto al contributo, di cui all’art. 10 dello stesso T.U. ovvero mera condizione di esigibilità di tale diritto, già sorto in capo al privato in base a quanto richiesto dal citato art. 10, comma 1.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle medesime norme indicate nel primo motivo e dell’art. 2043 c.c..

Il Tribunale e la Corte di merito non hanno riconosciuto il diritto del T. al contributo, in mancanza di un ordine di sgombero per il fabbricato del richiedente impossibile perchè l’immobile era inagibile dal 1962; ad avviso del ricorrente, l’assegnazione del suolo in altro sito e l’autorizzazione a ricostruire, integravano i presupposti del riconoscimento del diritto al contributo.

Solo dal ritardo con cui il comune aveva provveduto a riconoscere i diritti del T., era derivata la mancata assegnazione del contributo, per cui l’ente locale era tenuto al risarcimento del danno.

Quesito: Dica la Corte se, emesso il provvedimento ex art. 19, comma 7, del cit. T.U., il diritto al contributo debba ritenersi perfezionato in base al regime a quella data vigente per cui, ricostituita la disponibilità finanziaria, il contributo deve essere erogato, secondo la normativa e non secondo la sopravvenuta graduatoria sulla base della L. n. 219 del 1981 e non della sopravvenuta L. n. 32 del 1992.

1.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (testo ante D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. n. 80 del 2005, modificato con la L. 28 dicembre 2005, n. 263) in riferimento all’art. 10, comma 8, cit. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’attore aveva chiesto con l’accertamento del diritto anche la condanna del comune al pagamento e alla quantificazione del dovuto;

con le conclusioni all’udienza del 27.2.2004, il T. domandava poi, che sul presupposto che la ricostruzione era avvenuta in condominio con altri terremotati, gli fosse riconosciuto almeno il contributo del 25%, di cui alla L. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3.

Tale domanda in quanto precisava il contenuto della originaria richiesta, limitandone la portata, non poteva considerarsi "nuova" e dichiararsi inammissibile.

Quesito: Dica la Corte se ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 l’avere l’attore con le conclusioni specificato la domanda indeterminata, esplicitando le ipotesi di possibile quantificazione del contributo ex art. 10, cit. T.U., avendone enunciato sin dall’inizio i presupposti in fatto e in diritto, con ciò disarticolando la originaria domanda in una principale per l’intero contributo e una subordinata riduttiva art. 10, ex comma 8, cit.

T.U., quest’ultima costituisca o meno domanda nuova, come tale inammissibile.

1.4. In quarto luogo è denunciata la violazione della L. 4 novembre 1963, n. 1465, art. 8 della L.R. Campania n. 20 del 2003, del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 10 e 34 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’avere ricostruito in luogo diverso da quello ove era il fabbricato danneggiato come la legge consentiva, realizzando la costruzione in un condominio nel quale era anche la unità abitativa sostitutiva di quella danneggiata, comportava il riconoscimento del contributo del 25% degli esborsi di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3 dovuto anche per le costruzioni in condominio solo successive al terremoto e quindi erroneamente nel merito si è affermato che la domanda di tale importo era oltre i limiti della legge. Quesito: Dica la Corte se, per l’applicazione dal D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3 in tema di ricostruzione delle parti comuni e per quanto sancito nella L.R. n. 20 del 2003, art. 7 sia necessaria la preesistenza di un condominio all’evento sismico o sia sufficiente la ricostruzione successiva in condominio per disposizione della P.A..

1.5. Si denuncia, al quinto motivo di ricorso, la omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio, del mancato accoglimento della domanda di contributo del 25% per la parte condominiale dell’edificio ricostruito.

Tale domanda è stata erroneamente ritenuta nuova e comunque infondata perchè non relativa alla ricostruzione di un fabbricato già condominiale prima del terremoto.

Ad avviso dell’appellante, la domanda del contributo intero comprendeva anche quella del 25% di tale somma come dedotto sin dal primo grado, ma di tale fatto la Corte di merito non ha tenuto alcun conto, neppure considerando la possibile interpretazione della norma proposta dal T..

Sintesi finale: Non emerge il motivo per il quale il contributo di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 8 fosse inapplicabile ai condomini costituiti dopo l’evento sismico e sorti quindi in sede di ricostruzione.

1.6. La Corte d’appello ha respinto la domanda del contributo del 25% del costo dell’intervento, ritenendola inammissibile e comunque "come rilevato dal primo giudice, sfornita di prova sui requisiti di legge", senza specificare i fatti su cui è fondato il rigetto del gravame.

Sintesi finale: La Corte ha rigettato l’appello sul punto indicato senza fornire adeguata motivazione del mancato accoglimento del gravame.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per la parte in cui non è inammissibile.

Risulta infatti evidente che la unità immobiliare della cui ricostruzione si tratta, essendo già stata resa inagibile dal terremoto del 1962, incontestatamente non era tra "quelle destinate ad uso di abitazione" distrutte o da demolire per effetto del terremoto del 1980-1981, per cui in base al D.Lgs. n. 76 del 1981, art. 10, comma 1 il contributo in conto capitale previsto dalla norma in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione non spettava al T.. Il motivo di ricorso non è poi autosufficiente nel richiamare l’esistenza del decreto sindacale di "indicazione" del contributo, in mancanza di disponibilità finanziarie di cui al D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 5, convertito in L. 18 aprile 1984, n. 89, ripreso dall’art. 19, comma 7, cit. T.U., che questa Corte ritiene valere come riconoscimento del diritto che il T. voleva fosse accertato (S.U. 12 marzo 2012 n. 3849, Cass. 30 settembre 2010 n. 20506).

In mancanza di un atto concessorio del contributo (Cass. 27 dicembre 2010 n. 26129) ovvero di una maggiore specificità del riferimento a un ipotetico decreto di indicazione del contributo, che in sostanza si deduce possa essere surrogato dalla serie di atti e attività per le quali il T. aveva realizzato una nuova unità abitativa in condominio, in sito diverso da quello ove era il suo fabbricato in precedenza e forse fino al 1962, non vi sono elementi per ritenere sussistente il diritto al contributo, dovendosi dare risposta negativa alla pretesa esistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento e mancando in ricorso elementi da cui desumere la esistenza di un decreto di indicazione del contributo, da parte del sindaco.

2.2. Come già detto gli elementi che, ad avviso del ricorrente integrerebbero il riconoscimento del suo diritto al contributo, non surrogano la inesistenza di una unità abitativa del ricorrente distrutta e resa inagibile dal terremoto del 1980-1981, avendo egli optato per la applicazione della disciplina normativa dei benefici previsti in conseguenza di tale ultima calamità naturale. Nel quesito si fa riferimento al provvedimento sindacale di cui all’art. 19, comma 7 del cit. T.U., di cui non vi è cenno negli atti riprodotti del processo nè in sentenza, per cui il secondo motivo di ricorso deve ritenersi non autosufficiente e inammissibile.

2.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono trattarsi insieme, in quanto attinenti alla domanda di contributo del 25% del costo di intervento previsto dall’art. 10, comma 3, cit. D.Lgs., "limitatamente alle quote non riferibili alle unità abitative ammesse a contributo" per l’intero costo della ricostruzione.

Il dato normativo sopra riprodotto distingue chiaramente il contributo di cui allo stesso art. 10, commi 1 e 2 che copre anche le quote per la costruzione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, da quello per lo stesso scopo riconosciuto autonomamente con domanda specifica a tale fine proposta.

Correttamente pertanto è stata ritenuta nuova la domanda del T. di tale contributo del 25% del costo dell’intervento e la stessa è stata dichiarata inammissibile, con rigetto conseguente del terzo motivo di ricorsa.

Del tutto irrilevante è il quarto motivo di ricorso con cui si tende ad evidenziare che, anche per i condomini costituiti dopo il terremoto del 1980, il contributo che precede dovrebbe essere riconosciuto, per cui detto motivo deve dichiararsi assorbito in ragione della novità della domanda che preclude comunque dette diritto al 25% del costo dell’intervento.

2.4. Assorbiti sono anche il quinto e sesto motivo di ricorso che insistono ancora nel negare la novità della richiesta del diverso contributo del 25% del costo di intervento rispetto a quello orginariamente domandato dell’intero costo, confermata dal rigetto dei motivi terzo e quarto.

In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese del processo di cassazione restano a carico del ricorrente che le ha anticipate, non avendo resistito il comune di Castelpoto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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