Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 291/2004 il Tar per il Veneto ha respinto il ricorso proposto da R. F., L. E., S. F., F. O., S. G. e R. P. avverso la delibera del Consiglio comunale di Gallio 15.12.2003 n. 89, avente ad oggetto: "Alienazione terreni in località Gastagh e concessione di altri terreni contermini alla A. A. S.C.A.R.L.", con cui è stato approvato lo schema del relativo contratto, nonché avverso la delibera di Giunta regionale 31.10.2003 n. 3141 nella parte in cui dispone la sclassificazione dei terreni da alienare, soggetti ad uso civico.

R. F., L. E., S. F., F. O. hanno proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il Comune di Gallio, la A. A. Società Cooperativa a r.l., e la Regione Veneto si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decisione n. 1745/2009 questa Sezione ha riunito il ricorso ad altro appello proposto dal Comitato promotore per la ricostituzione della Regola del Comune di Gallio e ha dichiarato inammissibile tale secondo ricorso, sospendendo il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in relazione alla presente controversia "in attesa che si formi una decisione di prime cure (ovvero anche un giudicato)" su altro ricorso proposto in primo grado avverso altro atto presupposto.

Pubblicata (e poi appellata) la sentenza del Tar relativa a tale altro ricorso, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di alcuni titolari del diritto di uso civico nel comune di Gallio degli atti con cui il comune ha alienato alcuni terreni, previa "sclassificazione" da parte della Regione Veneto.

Tali terreni erano stati concessi alla A. A. Società Cooperativa e, successivamente, il comune di Gallio aveva deciso di cederli alla stessa cooperativa, subordinando la vendita alla emanazione da parte della Regione Veneto del provvedimento di "sclassificazione" e a condizione che l’alienazione si perfezionasse entro il 30.09.2003 (deliberazione n. 64/2001).

Intervenuto il provvedimento regionale di sclassificazione (deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 334 del 31.10.2003), il Comune ha approvato la alienazione dei terreni e la concessione di altri terreni contermini alla A. A. S.C.A.R.L. (deliberazione del Consiglio comunale di Gallio 15.12.2003 n. 89).

Tali due ultimi atti sono stati impugnati nell’odierno giudizio.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che:

a) le censure dedotte col secondo, quarto, quinto e settimo motivo riguardano, in realtà, la deliberazione consiliare n. 64 del 2001 (impugnata con separato ricorso) con cui è stata decisa l’alienazione dei terreni in controversia: esse sono quindi inammissibili;

b) la controversa clausola risolutiva (se entro il 30.9.2003 non dovesse essere ceduto l’immobile), recata dalla convenzione allegata alla deliberazione consiliare n. 64 del 2001, ha per oggetto il riacquisto dei diritti nascenti dalla precedente convenzione 7.4.1988, altrimenti rinunciati, ma non incide sulla determinazione di alienare i terreni;

c) l’utilizzazione impropria dei terreni soggetti ad uso civico, che giustifica la sclassificazione, risulta dalla mutata e consolidata destinazione in attività turisticoricreativa, incompatibile con l’utilizzo agroforestale proprio dei terreni soggetti ad uso civico;

d) la deliberazione consiliare n. 4 del 2003, con cui è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005, ha previsto il reimpiego della somma proveniente dalla controversa alienazione;

e) la competenza spetta al consiglio comunale ex art. 42, lett. l, d. lgs. 267/00, trattandosi di alienazione immobiliare.

Con il primo motivo gli appellanti deducono che la clausola risolutiva, contenuta nella deliberazione n. 64/2001, si è avverata, non essendo stata perfezionata l’alienazione entro il termine del 30.09.2003 con conseguente giuridica impossibilità di procedere alla vendita dei terreni.

La censura è priva di fondamento.

La scadenza del termine del 30.09.2003 ha avuto l’effetto di liberare il Comune di Gallio dall’impegno a cedere i terreni, assunto con la deliberazione n. 64/2001, ma non ha privato il comune di ulteriori autonome decisioni sulla vendita degli stessi terreni.

Pur non essendo più obbligato alla vendita, con la successiva deliberazione n. 89/2003 il comune ha valutato nuovamente la situazione, anche sulla base di un parere legale, decidendo che la soluzione più opportuna per l’amministrazione restava la vendita dei terreni alla società cooperativa; tale decisione assume anche una valenza transattiva rispetto alle plurime contestazioni esistenti tra le parti.

In definitiva, la scadenza del termine del 30.09.2003 rendeva non obbligatoria la vendita, ma non la impediva e, di conseguenza, la nuova decisione di procedere alla alienazione dei terreni non si poneva in contrasto con alcuna "giuridica impossibilità di procedere alla cessione".

3. Con ulteriore censura gli appellanti contestano la declaratoria di inammissibilità dei motivi inerenti la deliberazione n. 64/2001, impugnata in altro giudizio.

Tale motivo ha determinato la menzionata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, in effetti, dopo la pubblicazione della sentenza del Tar Veneto n. 198/2010, emerge la contraddittorietà tra le due decisioni: nella sentenza qui impugnata i motivi non vengono esaminati perché proposti in altro giudizio e in quel giudizio il ricorso è stato dichiarato improcedibile a seguito dell’adozione degli atti qui impugnati.

Il Collegio ritiene che tali motivi devono essere esaminati in questo giudizio.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono, tuttavia, infondati per le seguenti ragioni:

a) la decisione di cedere i terreni non era in alcun modo impedita dalla precedente deliberazione n. 19/01, con cui il comune aveva manifestato l’intenzione di riavere la disponibilità dei beni, in quanto la acquisizione della disponibilità era consequenziale alla scadenza del precedente rapporto ma non intaccava la possibilità di percorrere altre strade, come in concreto avvenuto;

b) il dedotto mancato esperimento di una pubblica gara e la contestazione della trattativa privata non possono assumere rilievo, perché in primo luogo gli appellanti non fanno valere il proprio interesse a partecipare alla gara, contrastando la cessione dei terreni a prescindere dal soggetto acquirente (non potendo, quindi, trarre alcuna utilità dall’accoglimento della censura); inoltre, la finalità anche transattiva della cessione precludeva altre modalità di procedere;

c) la menzionata finalità transattiva prevale su ogni questione legata al diritto di superficie e alla proprietà delle opere realizzate e anzi proprio l’esistenza di contestazioni su tali profili ha costituito una delle ragioni della decisione di non protrarre un possibile contenzioso, addivenendo ad una soluzione condivisa.

4. Sono infondate anche le censure proposte avverso il provvedimento regionale di sclassificazione dei terreni.

Al riguardo, ciò che assume rilievo è unicamente lo stato di fatto dei beni e non la valutazione di come si è giunti a tale stato di fatto; il concetto di utilizzazione impropria non coincide con quello di utilizzazione illegittima, ma va riferito alla coerenza tra uso e destinazione e mantenimento dell’uso civico.

La destinazione dei terreni (attività agrituristica con stalle, scuderie, maneggio, bar, ristorante, solarium, parcheggio, ecc.) e la parziale edificazione delle particelle si pongono in chiaro contrasto con il precedente uso agrario, boschivo o di pascolo e, correttamente, la Regione Veneto ne ha preso atto, procedendo alla sclassificazione.

5. Con l’ultima censura gli appellanti sostengono che, trattandosi di alienazione funzionale, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare la destinazione del ricavato della vendita, che l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto n. 31/1994 impone a favore di opere volte all’incremento produttivo, al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre ovvero a favore della collettività dei cittadini titolari dell’uso civico.

Il reimpiego delle somme in opere pubbliche è avvenuto con la deliberazione n. 4/2003 (non impugnata), con cui è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005.

Il richiamato art. 8, comma 4, della L.R. n. 31/94 si limita a prevedere la destinazione delle somme introitate a seguito di alienazioni e mutamenti di destinazione di terre ad uso civico alle "opere pubbliche di interesse della collettività", mentre l’art. 5, comma 7, del Regolamento comunale sugli usi civici prevede una destinazione funzionale per i soli proventi derivanti dalla gestione (anche tramite concessione) del demanio di uso civico e non si applica, quindi, ai proventi delle alienazioni, disciplinati dalla legge regionale.

6. In conclusione. Il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza degli appellanti seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.500,00, oltre Iva e C.P. in favore del comune di Gallio, di Euro 3.500,00, oltre Iva e C.P. in favore della regione Veneto e di Euro 3.500,00, oltre Iva e C.P. in favore della cooperativa controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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