Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da alcuni titolari del diritto di uso civico nel comune di Gallio avverso la deliberazione della giunta comunale di Gallio n. 64/2001, con cui il comune ha deciso di vendere alcuni terreni alla A. A. Società Cooperativa, subordinando la vendita alla emanazione da parte della Regione Veneto del provvedimento di "sclassificazione" e a condizione che l’alienazione si perfezionasse entro il 30.09.2003;

Rilevato che gli appellanti sostengono che la deliberazione impugnata non ha esaurito i propri effetti e precludeva la conclusione della vendita dei terreni, poi avvenuta sulla base della successiva deliberazione comunale n. 89/2003;

Ritenuto che il ricorso è privo di fondamento, in quanto la vendita decisa con la deliberazione qui impugnata non si è perfezionata nei termini previsti ed è poi avvenuta sulla base della successiva citata deliberazione n. 89/2003, impugnata in altro giudizio;

Ritenuto che l’adozione degli atti sopravvenuti ha privato i ricorrenti di ogni interesse a coltivare il presente giudizio, tenuto anche conto che tale dichiarazione di improcedibilità non li priva di alcuna tutela, essendo i motivi proposti in questo giudizio stati esaminati in quello avente ad oggetto gli atti sopravvenuti, deciso in data odierna dal Collegio;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla controinteressata cooperativa, non essendovi alcuna prova del fatto che i ricorrenti di primo grado abbiano agito con mala fede o colpa grave;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso in appello deve essere respinto, ricorrendo i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tenuto anche conto della reciproca soccombenza con la cooperativa controinteressata (in relazione alla domanda ex art. 96 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla A. A. Società Cooperativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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