Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9240 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Toro Assicurazioni s.p.a. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli le società Arzano s.c. a r.l., SO.GE.ME s.r.l., Edilia s.r.l., Chini s.r.l. in persona dei rispettivi curatori fallimentari, la società Tedeschi s.r.l. in concordato preventivo, la società Murer in liquidazione s.r.l. ed il CIPE, e premesso che il giorno 15 luglio 1993 aveva stipulato due polizze assicurative di responsabilità civile con la società Arzano s.c. a r.l.

individuando l’assicurato nell’ATI costituita da Edilia s.r.l., Chini e Tedeschi s.p.a., Murer Italia s.r.l., SO.GE’.ME s.r.l. e la stessa contraente Arzano s.c. a r.l. ed il rischio assicurato nei lavori della bretella di raccordo della circonvallazione esterna Asse Mediano lotto D appalto del 27.3.1992, con previsione di garanzia a "secondo rischio" rispetto ad altre due polizze stipulate con altra compagnia di assicurazioni, e che dal momento che durante l’esecuzione dei lavori da parte delle società Arzano e SO.GE.ME si era realizzato un gravissimo fatto, denominato scoppio in (OMISSIS), che aveva cagionato molte vittime e danni a cose mobili e immobili, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro liberatorio della somma di L. 10 miliardi, pari al massimale concordato, che aveva versato per la metà a favore delle anzidette società e per esse, intanto fallite, ai rispettivi curatori fallimentari; tutto ciò premesso, promosse il giudizio di merito per sentirsi dichiarare liberata dall’obbligo contrattuale assunto in polizza a seguito del deposito della somma oggetto della cautela. Si costituirono ritualmente i convenuti ed intervennero in causa l’Arias ed alcune delle parti offese per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal sinistro e lo spossessamento in via definitiva dalla Toro delle somme sequestrate. Il Tribunale, con sentenza n. 4644 del 2005, estromesse dal giudizio alcune delle parti, segnatamente la società Naos s.p.a. ed il Consorzio COGERI concessionario dei lavori;

confermò il sequestro e in accoglimento della domanda principale assegnò alle società SO.GE.ME ed Arzano, responsabili dell’evento, le somme depositate, da rivalutarsi dalla data del sinistro sino alla data del ricorso per sequestro liberatorio, e con gli interessi legali dalla medesima data sino al soddisfo. Il curatore del fallimento Arzano, con atto 26 aprile 2006, impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di Napoli per ottenere l’assegnazione dell’intera somma, anche in considerazione di una maggiore garanzia per i danneggiati, non avendo il curatore del fallimento SO.GE.ME chiesto interessi e rivalutazione delle somme assicurate, nonchè per denunciare l’erronea determinazione del massimale e censurare il rigetto della domanda inerente anche il massimale previsto per i danni alle cose. La Toro Assicurazioni, con appello incidentale, ne chiese la riforma in relazione agli interessi ed alla rivalutazione sui massimali di polizza. Il fallimento SO.GE.ME ne chiese la conferma. Si costituirono anche alcune delle parti del precedente giudizio, nonchè alcune delle parti lese nell’incendio. Proposero altresì autonomo gravame la Toro Assicurazione, per ottenere la riforma della sentenza in relazione agli accessori del massimale e in questo giudizio si costituirono le società Chini e Tedeschi che chiesero attribuirsi le somme alla sola società consortile Arzano, e il Consorzio Cogeri per sentir dichiarare il suo diritto ad essere beneficiato della garanzia assicurativa di cui alla misura del sequestro. Con sentenza n. 3061 depositata il 1 marzo 2010 e notificata il 24 maggio dello stesso anno, la Corte d’appello, riunite tutte le impugnazioni, ha parzialmente accolto l’appello incidentale della compagnia assicuratrice, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso questa decisione il curatore del fallimento della società Arzano ha proposto ricorso per cassazione in base a otto motivi.

Hanno resistito con controricorso la s.p.a. Alleanza Toro Assicurazioni e la s.p.a.

Assicurazioni Generali nelle qualità spese nell’atto ed il Consorzio Gogeri, che ha proposto ricorso incidentale, resistito sia dalla società Arzano che dalle menzionate compagnie assicuratricì.

Nessuno degli altri intimati ha spiegato difesa. Il ricorrente principale la s.p.a. Alleanza Toro hanno depositato memorie difensive a mente dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In linea preliminare viene disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. proposti avverso la medesima sentenza.

I motivi del ricorso principale proposto dal curatore del fallimento della società Arzano denunciano:

1.- violazione dell’art. 1917 c.c., artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e correlato vizio di motivazione. I dedotti vizi si anniderebbero:

1.1.- nell’errata individuazione dei soggetti destinatari dell’indennizzo. La conferma del riparto del massimale al 50% tra essa ricorrente ed il fallimento della società SO.GE.ME. incontestate responsabili civili dei danni cagionati dai lavori da esse eseguiti, presupponeva il necessario previo accertamento circa la proposizione a loro carico di pretesa risarcitoria dei danneggiati, alla quale l’art. 1917 c.c. subordina l’obbligazione dell’assicuratore, che è stato omesso da entrambi i giudici di merito. Agli atti risultano acquisite ritualmente le sole risultanze dello stato passivo formato in sede fallimentare sulla base delle domande dei propri creditori. La corrispondente allegazione del curatore del fallimento SO.GE.ME è invece tardiva, secondo quanto eccepito in giudizio, e dunque inutilizzabile. 1.-2.- nell’omesso rilievo circa l’attivazione della garanzia, ascrivibile alla sola iniziativa di essa ricorrente, e l’impegno a mettere a sua disposizione il massimale da parte della Toro Assicurazioni, documentato nella missiva 14.3.2001, ritualmente versata in atti;

1.3.- nell’aver disposto il riparto dell’indennizzo in applicazione dell’art. 2055 4 c.c., inoperante nel caso, ancorchè sia precluso in caso di superamento del massimale; 1.4.- nell’aver ritenuto non puntualmente argomentato e per l’effetto inammissibile l’atto d’appello in punto determinazione delle quote d’indennità da attribuire ai due fallimenti. Il motivo pone conclusivamente la questione se i giudici di merito avrebbero dovuto subordinare il pagamento del massimale all’individuazione dei terzi danneggiati che avevano formulato istanze risarcitorie anche nei confronti di SO.GE.MA, che solo in comparsa conclusionale dedusse la presentazione di relative domande d’insinuazione del credito risarcitorio allo stato passivo allegando documentazione di cui si era eccepita la tardiva produzione, ovvero se, omesso ogni accertamento istruttorio, potessero basarsi sulla responsabilità astratta, desunta dalla definizione del parallelo procedimento penale definito con pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a carico dei legali rappresentati delle società Arzano e SO.GE.ME. Quindi se sia corretta la ripartizione del massimale fra le due imprese responsabili civili.

2. violazione dell’art. 42, L. Fall., artt. 112 e 116 c.p.c., artt. 1173 e 1218 c.c. e correlato vizio di motivazione. La Corte del merito sarebbe incorsa nel denunciato errore là dove, pur rilevando l’anteriorità della sua richiesta, formulata dal curatore fallimentare, d’incameramento di tutto il massimale rispetto a quella del curatore della SO.GE.ME, ha ritenuto di pertinenza della massa attiva solo quel che spetta al fallimento sull’assunto che la solidarietà attiva non si presume ed il diritto alla riscossione dell’indennità matura nel momento in cui si accerta. Il riparto di responsabilità è smentito dal fatto che le richieste di danni per l’intero massimale sono state formulate nei suoi confronti con domande d’ammissione allo stato passivo dei danneggiati; il superamento del massimale avrebbe liberato la Toro Assicurazioni; il diritto è maturato quando la Toro ha trasmesso, mediante lettera del 10.4.2001 riconoscimento del proprio debito. In conclusione, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato errore per non aver considerato che il suo diritto ad ottenere il massimale, maturato alla data delle denunce dei sinistri, era rimasto attratto alla massa attiva al momento del fallimento.

3. violazione degli artt. 2767 e 2778 c.c., art. 52, L. Fall.. La ricorrente assume che non sarebbero ascrivibili all’area della mera opportunità, ma rilevano in chiave giuridica i rappresentati motivi che giustificano l’esigenza d’evitare un danno per i creditori danneggiati di SO.GE.ME, in quella procedura posposti ai privilegiati. La questione sarebbe rilevante alla luce dell’ordinanza n. 59/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 1917 c.c. e dell’art. 52, L. Fall..

4.- vizio d’omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. La qualità spesa da essa ricorrente nel contratto di assicurazione, stipulato in veste di società consortile, le attribuiva legittimazione esclusiva all’incameramento dell’indennizzo anche nell’interesse delle società che partecipavano all’ATI, al fine della sua gestione unitaria che era invece preclusa alla SO.GE.ME in quanto socia. L’affermazione della Corte del merito che riconduce l’argomento alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è viziato da errore di diritto oltre che motivazionale.

5. violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte del merito ha determinato il limite del massimale assicurativo nella somma messa a disposizione in L. 10 miliardi dalla compagnia assicuratrice, che aveva detratto dai massimali di L. 7 miliardi e di L. 4 miliardi l’importo di L. 1 miliardo per effetto della "condizione addizionale" di cui all’allegato n. 2 mod. E060.788. Il foglio contenente la previsione di tale limite non era sottoscritto, come provato in atti, e comunque non era munito della sottoscrizione separata prescritta dall’art. 1341 c.c..

6.- violazione degli artt. 112, 167 e 88 c.p.c. e vizio di motivazione. Il rigetto della domanda di risarcimento per i danni alle cose, ancorchè corretta in ordine alla prescrizione esclusa dal giudice d’appello, è stata tuttavia dichiarata infondata sul rilievo dell’omessa allegazione di elementi di prova, rilevata dalla Corte del merito incorrendo in vizio di ultrapetizione, dal momento che nè l’evento nè i danni erano stati contestati dalla compagnia assicuratrice, limitatasi a mere eccezioni di carattere preliminare.

I richiamati enunciati del S.C. nn. 5356/2009, 1540/2007, 13079/2008, affermano la valenza probatoria del principio di non contestazione, ignorato dai giudici d’appello.

7.- errata pronuncia in ordine alla mala gestio della compagnia assicuratrice Toro per il ritardo nell’offrire l’indennizzo, cui è seguita l’attribuzione di interessi e rivalutazione dalla data dell’ordinanza del g.i.p. che ha definitivamente accertato la responsabilità delle imprese nella produzione dell’evento.

Il Consorzio Cogeri ha proposto ricorso incidentale articolato nei seguenti tre motivi:

1. error in judicando in ordine alla pronuncia di estromissione dal giudizio emessa nei suoi confronti dal Tribunale, e quindi confermata dalla Corte territoriale sull’assunto che la citazione nei suoi confronti avesse valore di mera litis denuntatio. In qualità di concessionario delle opere nel corso delle quali si verificò l’evento dannoso, doveva invece essergli riconosciuta legittimazione passiva, rilevato peraltro che sia la domanda cautelare che quella di merito furono proposte anche nei suoi confronti. La decisione sarebbe contraddittoria in ordine a tale profilo, in relazione al quale sussisterebbe violazione degli artt. 687, 101 e 103 c.p.c., atteso che, citato in fase cautelare dalla società Toro in quanto responsabile dei danni, esso mantenne la propria legittimazione nel conseguente giudizio di merito. In quanto responsabile solidale, comunque andrebbe considerato quale beneficiario dell’indennizzo.

2.- analogo vizio per non avere la Corte d’appello 10 considerato che la società Arzano aveva stipulato la polizza assicurativa in qualità di società operativa dell’ATI, a favore dei terzi responsabili.

3. ancora il medesimo vizio in ordine al rigetto della domanda, erroneamente qualificata riconvenzionale, per i danni alle cose.

La resistente SO.GE.ME in persona del curatore replica ai primi quattro motivi del ricorso principale deducendo che: 1.- il rilievo critico di controparte si scontra con gli accertamenti effettuati dalla Corte territoriale circa la responsabilità delle imprese nella causazione dell’evento dannoso e la proposizione di domande risarcitorie, il tutto provato in atti. 1.2. – l’attivazione della polizza da parte di Arzano produce effetto a favore di tutti i soggetti garantiti, e comunque la menzionata società non ha interesse all’eccezione, che spetta alla sola compagnia assicuratrice; 3.- prescindendo dalla genericità della sua formulazione, il motivo è infondato dal momento che la legittimazione a ricevere l’indennizzo va accertata alla data della sua corresponsione e non alla data del fallimento. 2.- entrambe le curatele sono state destinatarie di domande di risarcimento del terzi danneggiati dal sinistro e comunque la sussistenza del diritto degli assicurati a percepire l’indennizzo è una condizione della domanda e non un presupposto processuale. Ininfluente è il richiamo al disposto dell’art. 2055 c.c.. 3.- le questioni poste attengono alla sfera dell’opportunità, come ha correttamente affermato la Corte del merito. 4.- la gestione unitaria dei lavori, conseguente alla formazione dell’ATI non comporta la gestione unitaria dei massimali.

La s.p.a Alleanza Toro Assicurazioni nella qualità spiegata in atti resiste agli ultimi tre motivi del ricorso principale deducendo:

l’inammissibilità del 5^ motivo in ragione dell’omessa specificazione del documento addotto a sostegno della censura.

Comunque ne deduce l’infondatezza. I motivi d’appello non erano indirizzati contro tutte le rationes fondanti la decisione di primo grado, ed il limite del massimale di L. 4 miliardi operava in quello, convenuto in polizza, di L. 3 miliardi per ogni sinistro. Il sinistro nella specie fu unico. Nel resto la sentenza impugnata è immune da errore nonchè adeguatamente motivata; il 6^ motivo censura inammissibilmente la statuizione impugnata senza smentire la correttezza del principio di diritto cui è ispirata. I restanti motivi sono anch’essi infondati. Con ricorso incidentale condizionato, la società Alleanza Toro chiede riformarsi la decisione in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione. La medesima società con separato controricorso resiste al ricorso incidentale del Consorzio Cogeri deducendone anzitutto l’inammissibilità per tardività, quindi chiedendone il rigetto.

Al ricorso incidentale del consorzio Cogeri resiste anche la ricorrente principale società Arzano in persona del curatore fallimentare per dedurne l’infondatezza e quindi chiederne il rigetto.

Il ricorso principale del fallimento della società Arzano appare privo di fondamento.

La sentenza impugnata, in ordine all’identificazione delle imprese cui spettava l’indennizzo, ha confermato la destinazione del massimale di polizza oggetto del sequestro alle società Arzano e COGEME, siccome individuate nella polizza quali assicurate in quanto società facenti parte dell’ATI, appaltatore delle opere cui si riferiva il rischio assicurato, responsabili civili dell’evento dannoso secondo quanto accertato in sede penale – art. 444 c.p.p., e destinatarie in pari misura ex art. 2055 c.c. delle domande risarcitorie dei danneggiati dall’evento dannoso. In questa prospettiva ha ascritto a mere ragioni d’opportunità i motivi addotti dalla società Arzano a base della domanda di attribuzione esclusiva delle somme, – garanzia di rispetto del principio concorsuale tra i danneggiati, utilizzo dei medesimi criteri di risarcimento, esclusione di contrasti giurisprudenziali, e di ritardi nei pagamenti, ed ha dichiarato irrilevante l’anteriorità della declaratoria di fallimento della ARZANO rispetto a quella di SO.GE.ME, non incidendo la circostanza sulla venuta ad esistenza del diritto alla riscossione dell’indennizzo previsto in polizza, da collegarsi piuttosto all’accertamento della responsabilità dell’assicurato e delle somme dovute ai terzi. Ha confermato l’importo del massimale nell’equivalente in euro di L. 10 miliardi, concordato nelle polizze. Ha respinto nel merito la domanda relativa all’indennizzo per i danni all’opera in costruzione, dichiarata invece prescritta dal primo giudice, reputandola indimostrata. Ha condannato la Toro Assicurazioni al pagamento degli interessi legali sull’importo del massimale di Euro 5.164.000,00 e della rivalutazione monetaria in misura pari all’eventuale differenza tra tasso legale d’interesse ed indici ISTAT ma con decorrenza dal 6.6.2000, data di fissazione dell’udienza preliminare innanzi al g.u.p, al 18.6.2001 data del ricorso cautelare della Toro.

In parte qua la decisione è investita dai primi due motivi che devono essere dichiarati privi di fondamento. La domanda formulata dalla Toro Assicurazioni nel giudizio di merito, in piena coerenza con la prospettazione posta a base del ricorso per sequestro liberatorio, presupponeva l’individuazione dei soggetti responsabili dell’evento dannoso ai quali dovesse essere attribuita la somma corrispondente al massimale assicurato per ottenere la liberazione dall’obbligo di garanzia assunto col contratto d’assicurazione stipulato con la società Arzano nella veste, spesa nell’atto, di società consortile. Gli assicurati, secondo l’interpretazione che del petitum ha offerto la Corte del merito con puntuale ed argomentato tessuto motivazionale, del resto confermata ancora in questa sede nelle difese esplicate dalla società Toro, andavano per l’effetto identificati, alla stregua del contenuto del contratto d’assicurazione, nelle imprese costituite nell’ATI esecutrici dei lavori cui afferiva il rischio assicurato, e fra le stesse in quelle coinvolte nel sinistro in quanto stavano operando in loco al momento in cui si verificò l’incendio. Il criterio esegetico sottostante tale ricostruzione, contro cui i motivi in esame non indirizzano critica alcuna limitandosi a censure non pertinenti alla sua corretta applicazione al caso di specie, ha rappresentato a giudizio della Corte territoriale l’unico conforme alla volontà consacrata nelle polizze assicurative, nonchè l’unico ragionevole e sicuramente plausibile, atteso che ogni altra verifica, in particolare quella relativa al riparto fondato sul disposto dell’art. 1917 c.c., risultava estranea al contenzioso, attivato dalla compagnia a fine liberatorio per accertare quale, tra le società assicurate, dovesse gestire il massimale messo a disposizione per rispondere delle conseguenze dell’accertata effettiva responsabilità nei confronti del terzi danneggiati, e non certo perchè questi avessero nei loro confronti avanzato domanda di danni. E d’altronde, il principio fondamentale che regola l’assicurazione per la responsabilità civile è che "l’obbligazione dell’assicuratore, avente per oggetto il pagamento dell’indennizzo all’assicurato, e distinta e autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento danno di quest’ultimo verso il danneggiato". Conclusivamente, restando fuori dal processo il criterio di attribuzione delle somme in favore dei danneggiati, in veste di creditori concorsuali ovvero concorrenti nelle procedure concorsuali aperte nei confronti delle imprese responsabili dell’evento, sono rimasti irrilevanti gli accertamenti circa la presentazione delle domande di risarcimento, la rispettiva anteriorità nell’una o nell’altra procedura, e soprattutto l’allegazione in giudizio della prova della loro presentazione;

parimenti irrilevante è, e tale è stata correttamente dichiarata, l’anteriorità dell’apertura del fallimento della società Arzano rispetto a quello dell’altra impresa, risultata incontrovertibilmente corresponsabile dell’evento dannoso. In assenza di un accertato e dichiarato riparto di responsabilità, il massimale, secondo quanto ha correttamente affermato la Corte territoriale, è stato suddiviso ai sensi dell’art. 2055 c.c. e la causa consortile in conclusione non è venuta in rilievo. Il primo motivo, laddove sollecita l’individuazione del destinatario del massimale ponendo questione di legittimazione, è pertanto privo di pregio, collegandosi tale verifica all’accertamento della maturazione del credito, quindi in ben diversa prospettiva giuridica. Nè vale a sostenerne la fondatezza il richiamo al costante enunciato, secondo cui il diritto dell’assicurato a pretendere il pagamento dell’indennizzo sorge quando il credito del terzo diviene liquido ed esigibile, fatto questo che si avvererebbe con le domande d’insinuazione allo stato passivo. La decisione impugnata ha risolto la controversia nella diversa riferita prospettiva, individuando i soggetti responsabili civili dell’evento dannoso, esposti in quanto tali alle domande risarcitorie e non già effettivi destinatari delle stesse, e rispetto a questa ratio decidendi i motivi dedotti in sede di merito si ascrivono, secondo quanto correttamente ha rilevato la Corte d’appello, alla sfera della mera opportunità e la questione di legittimazione dedotta in questa sede non è pertinente. Resta infine palese l’assenza d’interesse della ricorrente a rilevare l’omessa attivazione della garanzia da parte della società SO.GE.ME, di cui al più avrebbe potuto dolersi, sollevando specifica eccezione, la società assicuratrice, che nulla ha invece a tal riguardo obiettato al fine di paralizzarne ogni pretesa di assegnazione delle somme assicurate. Il secondo motivo travisa inoltre il senso dell’acquisizione alla massa attiva fallimentare dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore, che intanto interviene in quanto tale indennizzo spetta e nella misura in cui spetta, atteso che lo spossessamento colpisce il patrimonio del fallito in relazione ai diritti che ne fanno parte, dunque al credito per l’indennizzo assicurativo nella misura in cui sia già maturato ovvero venga successivamente a maturazione (cfr. Cass. n. 11228 del 2000 richiamata dalla stessa ricorrente).

Il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile. La decisione impugnata illustra con adeguata motivazione la riferibilità a mere esigenze d’opportunità delle considerazioni svolte dalla società appellante, odierna ricorrente principale, in ordine all’esigenza di gestire unitariamente il massimale a vantaggio dei terzi danneggiati.

La critica illustrata nel motivo muove ad un ripensamento nel merito di quella valutazione, ma soprattutto non confuta con argomentata specificità la ricostruita dialettica tra le procedure concorsuali, illustrata nella decisione impugnata sulla base degli artt. 61 e 62, L. Fall.. Come già rilevato, la censura peraltro non coglie il nucleo della decisione impugnata.

Analoga sorte merita il quarto motivo che investe il passaggio argomentativo nel quale la Corte territoriale sostiene che, a parte ogni considerazione circa la responsabilità dei consorziati in relazione alle obbligazioni assunte dalla consortile, e della soluzione chi prospettata nella sentenza n. 18113 del 2003 della Cassazione secondo cui nelle s.r.l risponde solo la società, e la responsabilità illimitata e personale delle consorziate ha carattere eccezionale, è pacifico che al momento dello scoppio operavano sul posto le due società, individuate quali responsabili civili dell’evento dannoso. Attraverso siffatto argomento, in coerenza con l’interpretazione della domanda nei sensi sopra riferiti, la Corte territoriale ha evidenziato la rilevanza esclusiva e decisiva che andava attribuita all’accertamento dei soggetti responsabili del sinistro, siccome ex se esaustivo, e per l’effetto la non incidenza della veste consortile spesa dalla società contraente, così come degli effetti che conseguono alla sua assunzione. In relazione al senso di questa affermazione, la gestione unitaria, predicata dalla ricorrente sulla base del criterio del ribaltamento dei costi, risulta priva di rilevanza. La società Arzano assunse nel contratto di assicurazione la veste di contraente nell’indicata qualità di società consortile costituita per l’ATI in relazione al rischio derivante dai lavori appaltati alle imprese che ne facevano parte, spendendo il mandato collettivo, gratuito e irrrevocabile delle altre imprese del gruppo che le conferì la rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, in favore delle imprese del gruppo al fine di manlevarle nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto.

Siffatto mandato non ha dato vita ad un centro autonomo d’imputazione giuridica nei confronti dei soggetti terzi che avessero interloquito in chiave giuridica con le singole società (cfr. tra le molte Cass. n. 25204 del 2011, n. 29737 del 2011, n. 837 del 2012), ma, secondo la sua specifica funzione, ha prodotto effetti diretti tra impresa capogruppo e committente esclusivamente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto, lasciando ferme le singole individuali responsabilità delle imprese riunite (cfr. Cass. n. 28220 del 2008). La società consortile costituita ai sensi della L. n. 584 del 1977, art. 23 bis e succ. modifiche, assume infatti il rilievo di struttura organizzativa, operativa a servizio delle singole imprese (Cass. n. 16410/2008) in relazione alla sola gestione dei rapporti col committente, ma non interferisce nel contempo nella sfera delle relazioni esterne alla gestione dell’appalto che possono obbligare a titolo personale le singole imprese. Ne discende che il contratto d’assicurazione in discussione, in quanto venne stipulato dalla società Arzano, seppur nella qualità spesa di consortile, per tener indenni le singole imprese riunite nell’ATI dagli effetti della responsabilità ( civile connessa all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, era destinato ad esplicare la sua funzione secondo la sua caratterizzazione causale, rispondente al trasferimento del rischio dalle assicurate all’assicuratore, non già in relazione alla causa consortile, limitata come si è detto alla sola gestione dell’appalto, ma con riguardo ai rapporti esterni per effetto dell’appalto instauratisi a vario titolo con i terzi cui era connesso previsto in polizza, delle cui conseguenze dannose ciascuna impresa sarebbe stata chiamata a rispondere direttamente e in proprio col proprio patrimonio. Se la responsabilità è il presupposto dell’indennizzo di cui si discute, si che occorre verificare a quale tra le imprese associate debba essere ascritta, per l’effetto a quella che risulti tale deve essere assegnato il massimale. La qualità personale spesa nel contratto dalla società Arzano per coprire i rischi connessi ai lavori che dovevano essere eseguiti dalle singole società non ha in conclusione interferito con la causa dell’assicurazione, che si è esplicata secondo il suo schema legale tipico, in relazione alla responsabilità personale e diretta per i danni coperti dall’indennizzo ascritta alle sìngole società, alle quali doveva per l’effetto essere attribuito l’indennizzo stesso perchè ne gestissero la destinazione a favore dei danneggiati. Alla luce di questa costruzione esegetica, i motivi esaminati, secondo quanto premesso, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il logico corollario comporta l’infondatezza anche dei motivi in cui si articola il ricorso incidentale del Consorzio Cogeri, sicuramente ammissibile quanto alla sua tempestività. Al concessionario delle opere oggetto dell’appalto, per definizione estraneo alla loro esecuzione e per l’effetto all’eventuale produzione dell’evento dannoso, elemento cardine dell’individuazione dei destinatari dell’indennizzo, non è ascrivibile la relativa responsabilità. La sua estromissione dal processo, disposta in sede in considerazione della sua estraneità al rapporto originato dal contratto d’assicurazione, appare immune pertanto dai vizi denunciati. La vocatio in jus, secondo quanto correttamente ha rilevato la Corte del merito, strumentale all’integrità del contraddittorio, non poteva esplicare effetto alcuno nella definizione della questione di merito, rispetto alla quale il suddetto concessionario era estraneo.

Il quinto motivo è anch’esso privo di pregio.

La decisione impugnata in parte qua afferma l’inammissibilità del gravame in quanto rivolto nei confronti di una sola parte della motivazione assunta dal primo giudice, non essendo stata censurata la parte in cui si era affermato il limite di 3 miliardi per ogni sinistro da aggiungersi a quello di L. 7 miliardi della seconda polizza. Il motivo non solo non riproduce i motivi d’appello che avrebbero investito la decisione del primo giudice anche nella parte asseritamente non gravata d’appello, e quindi non è sostenuto da sufficiente grado di specificità. Neppure smentisce mediante adeguati e specifici argomenti di confutazione, basati su richiamo a documentazione ritualmente allegata agli atti del giudizio di merito, l’applicabilità del limite di L. 3 miliardi, in quanto previsto, entro la copertura di quello di L. 4 miliardi, per il singolo sinistro. Deduce piuttosto che l’unicità del sinistro non rappresentò oggetto di dibattito, evidentemente travisando il senso di tale omesso riscontro, del tutto inutile nell’economia della dialettica processuale per il semplice fatto che era indiscutibile e incontroverso.

Il sesto motivo condivide la sorte del precedente.

La Corte territoriale ha ribadito il rigetto della domanda di liquidazione dell’indennizzo per i danni alle cose reputando infondata l’eccezione di ultrapetizione sollevata dalla ricorrente Arzano per non avere la Toro Assicurazioni eccepito la mancata allegazione di danni, non potendo la prova desumersi dalla mancanza di contestazione dell’avverso assunto, constatando altresì l’assenza di prova dei danni asseritamente verificatisi. Il motivo contesta l’assunto richiamando in senso non pertinente il principio di non contestazione, peraltro introdotto nel testo dell’art. 115 c.p. dal D.Lgs. n. 69 del 2009 non applicabile nel giudizio d’appello, senza affatto specificare se e mediante quali dati probatori, che era suo onere acquisire al compendio istruttorie, avesse fornito la prova, circa l’esistenza e l’entità dei danni in argomento. Atteso che secondo il giudice d’appello, il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato importo e tipo del danno, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre che la sua censura era invece assistita da un sufficiente grado di specificità. Registra invece il medesimo deficit rilevato dalla Corte del merito e va pertanto dichiarata inammissibile. Tale declaratoria comporta logicamente l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della resistente Toro Alleanza indirizzato verso il medesimo passaggio argomentativo nella parte in cui rigetta l’eccezione di prescrizione.

Il settimo ed ottavo motivo investono il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente la mala gestio dell’assicuratore, attribuendo per l’effetto interessi e rivalutazione sull’indennizzo a far tempo dalla data del 6.6.2000 in cui, intervenuta l’ordinanza del g.i.p. di Napoli che aveva messo un punto fermo in ordine all’evento dannoso, avrebbe potuto mettere a disposizione delle assicurate, ritenute responsabili, il massimale.

La censura esposta nell’ottavo motivo è indirizzata avverso l’identificazione del momento in cui la compagnia sarebbe incorsa nel colpevole ritardo, concretante appunto la mala gestio, da retrodatarsi secondo la ricorrente quanto meno alla data indicata dal primo giudice. Sollecita quindi un accertamento sui fatti che dovrebbe sovrapporsi a quello condotto dalla Corte del merito ed alla conseguente decisione di collocarlo alla data della chiusura del procedimento penale, che investe la valutazione dell’inerzia, della negligenza o mala fede della compagnia assicuratrice (v. Cass. n. 25222/2011), dunque dell’ingiustificato ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte, che inerisce al merito, e non è pertanto ammesso in questa sede, restando precluso in ragione dell’esaustività e correttezza del tessuto motivazionale che sostiene la decisione.

L’ultimo motivo rivendica la rivalutazione sul massimale, che la Corte del merito ha ritenuto d’attribuire alle società responsabili, e tra esse alla ricorrente che non risulta abbia perciò motivo di dolersi dell’affermata natura di debito di valuta dell’obbligazione dell’assicuratore. Occorre peraltro a riguardo evidenziare che, versandosi in materia di mala gestio cd. propria nei confronti dell’assicurato, l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne quest’ultimo anche in misura eccedente il massimale dell’importo pari alla differenza tra quanto il responsabile civile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’adempimento dell’assicuratore fosse stato tempestivo e quanto dovrà invece pagare, non necessariamente coincide con la rivalutazione ex art. 1124 c.c. operante invece in caso di mala gestio cd. impropria verso il terzo danneggiato (v.

Cass. n. 15397/2010). Il corollario affida la scelta del criterio adatto alla specie al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non può, ove risulti ragionevole come nel caso in esame, essere sindacato in sede di legittimità.

Tutto ciò premesso, si dispone il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale del Consorzio Cogeri, con assorbimento del ricorso condizionato della Toro Alleanza. Ne discende la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle contro ricorrenti Toro Alleanza e SO.GE.ME., disponendosene invece la compensazione nei confronti del Consorzio Cogeri, soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale del Consorzio Cogeri, e dichiara assorbito il ricorso condizionato della società Toro Assicurazioni s.p.a.. condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti Toro Assicurazioni e fallimento SO.GE.ME. liquidandole in favore della prima in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, ed in favore della curatela fallimentare in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge per entrambe le liquidazioni. Compensa le spese tra ricorrente principale e Consorzio Cogeri.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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