Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 914/2011 il Tar per la Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R. L. D. V. avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza prot. n. 16781/2011 del 30/3/2011, con il quale "limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto, facente parte del Collegio Uninominale n. 10 di Lago, sono stati convocati, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 maggio, i comizi elettorali per la ripetizione delle votazioni relative all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza" ed avverso il conseguente provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Cleto prot. 0000704 del 7/4/2011.
R. L. D. V. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il Prefetto di Cosenza e il controinteressato E. F. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte dell’originario candidato eletto per la lista Unione di Centro, R. L. D. V., della nuova indizione dei comizi elettorali per le votazioni relative all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza, disposta dal Prefetto di Cosenza limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto in esecuzione della sentenza n. 1791/2011 del Consiglio di Stato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni:
a) impossibilità di impugnare gli atti preparatori del procedimento elettorale prima della proclamazione degli eletti, salvo le esclusioni, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.a.;
b) "pur volendo prescindere dalla considerazione sopra esposta, i provvedimenti impugnati sono stati assunti a seguito ed in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1791 del 21 marzo 2011, la quale, in accoglimento dell’appello proposto avverso la decisione di questo Tribunale n. 83/2010, ha annullato le operazioni elettorali nelle sezioni n. 1 e 2 del Comune di Cleto" e pertanto "gli atti medesimi si presentano quali atti vincolati".
L’appellante contesta tali statuizioni, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 129 c.p.a., attesa l’immediata lesività degli atti impugnati e sostenendo che non sarebbe possibile rinnovare le elezioni provinciali in sole due sezioni, non potendo essere considerato tale rinnovo come conseguenza vincolata del giudicato.
Il Collegio ritiene che la ragione di inammissibilità del ricorso di primo grado sub b) sia corretta e resista alla censure mosse dall’appellante, senza alcuna necessità di dover, quindi, affrontare l’ulteriore questione, anche sotto il profilo della costituzionalità, dei limiti posti all’immediata impugnabilità degli atti immediatamente lesivi del procedimento preparatorio delle elezioni amministrative.
Nel caso di specie, infatti, la proclamazione del signor D. V. quale eletto nel consiglio provinciale di Cosenza nella lista dell’UdC (elezioni del 67 giugno 2009) era stata impugnata da altro candidato della stessa lista (E. F.), che aveva ottenuto – con sentenza n. 1791/11 di questa Sezione – l’annullamento delle operazioni elettorali limitatamente alle sezioni n. 1 e 2 del comune di Cleto "in considerazione della decisiva rilevanza dei voti in contestazione ai fini dell’elezione alla carica di consigliere provinciale" (il motivo di ricorso accolto era riferito alla mancata indicazione nei certificati medici dell’infermità dell’elettore che impedisce il voto autonomo).
L’odierno appellante era stato parte di quel giudizio, pur non essendosi costituito in appello.
Con il presente ricorso il signor D. V. tenta di riaprire una serie di questioni, già definite con il giudicato formatosi nei suoi confronti.
La tesi dell’inammissibilità del rinnovo delle operazioni elettorali in due sole sezioni e della inutilità di tale rinnovo, atteso che il risultato non poteva cambiare avrebbe dovuto essere sottoposta nel precedente giudizio all’attenzione del giudice di appello, ma così non è stato (peraltro, il secondo profilo è smentito dalla ripetizione delle elezioni con diverso esito).
Tale giudizio si è ormai concluso con una chiara statuizione di annullamento delle operazioni elettorali limitatamente a due sezioni e l’obbligo conformativo che deriva dal giudicato è di carattere vincolato e impone la rinnovazione delle elezioni in tali due sezioni.
Seguendo le tesi dell’appellante il Consiglio di Stato avrebbe dovuto o dichiarare inammissibile l’originario ricorso dell’odierno controinteressato o annullare le intere elezioni, ma tale profilo non può più essere rimesso in discussione, una volta formatosi il giudicato (incidentalmente, si rileva che alcun ostacolo normativo si oppone alla rinnovazione parziale delle elezioni).
La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso di primo grado, con cui in sostanza il D. V. tenta di riaprire questioni già definite con il giudicato e l’inammissibilità preclude anche di valutare i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente con riferimento a questioni oggetto del precedente giudizio.
Non sussiste l’interesse del ricorrente anche sotto il profilo dell’asserito mancato concerto con il Presidente della Corte di Appello, in quanto il concerto richiamato dall’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, riguarda la data di svolgimento delle elezioni, mentre la contestazione qui in esame concerne la radicale impossibilità di procedere al rinnovo delle elezioni, non essendovi interesse a contestare le modalità di individuazione della data.
3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.
Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Prefetto di Cosenza e nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore di E. F..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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