Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 6972 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso l’Ordinanza n. 10 del 28 luglio 2010 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cisterna d’Asti aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente in difformità dai titoli edilizi conseguiti;

Reputato che la sentenza gravata resiste alle censure svolte dall’appellante in quanto, alla stregua delle risultanze del verbale di sopralluogo citato nel preambolo dell’Ordinanza di demolizione di cui trattasi, si ricava che l’intervento edilizio realizzato – concretatosi nella realizzazione di una sola unità immobiliare residenziale articolata in vari ambienti disposti su due piani in sostituzione di due unità immobiliari separate, destinate entrambe a magazzino, delle quali una elevata a un piano fuori terra e l’altra a due piani fuori terra – ha prodotto, nel suo complesso, un mutamento della destinazione d’uso in totale difformità dal titolo, in guisa da giustificare, ai sensi degli articoli 6 comma 1, lettera e 8, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19/1999 e della disciplina dettata dalle norme di attuazione del piano regolatore generale, l’intervento repressivo dell’amministrazione comunale;

Reputato altresì che, alla luce della palese infondatezza del ricorso di primo grado e dell’assenza di ragioni idonee a giustificare la deroga alla regola della soccombenza, merita accoglimento l’appello incidentale proposto dal Comune avverso il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio;

Reputato, pertanto, che le spese dei due gradi di giudizio possono essere liquidate nella misura complessiva di euro 5.000//00 (cinquemila//00);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, respinge l’appello principale, accoglie l’appello incidentale e condanna l’appellante principale al pagamento, in favore del Comune di Cisterna d’Asti, delle spese dei due gradi di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Conferma per il resto la sentenza gravata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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