T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 1115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima regolata con atto 111 del 27 maggio 2006 per tenere un’area di metri quadri 100, adibita ad alaggio e sosta derive, con scivolo (in tavole di legno amovibili) di mt. 5 x 3. In data 13 maggio 2010 presentava al comune di San Felice Circeo una richiesta di ampliamento della concessione per la superficie complessiva di mq 600 che le veniva negata dall’amministrazione comunale con la nota qui impugnata sul presupposto che l’articolo 17 delle note tecniche attuative del piano di utilizzazione dell’arenile prevedono che " nel tratto tra Rio Torto e Torre Olveola potranno essere autorizzate solo due aree individuate tra quelle di libero accesso al mare per alaggio di barche a vela per attività ludica attrezzate con idonei scivoli di accesso all’arenile". Con ordinanza collegiale R.P.C. 245/2011 veniva accolta l’istanza cautelare. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal comune resistente. Ritiene il collegio di doverla respingere in quanto il ricorso è stato notificato con consegna a mezzo posta il 6 aprile 2011 e quindi nel termine di 60 giorni decorrenti dal 5 febbraio 2011 data di conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento impugnato. Ciò in base al noto orientamento statuito dalla Corte Costituzionale con le decisioni n.69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004 secondo "cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità".

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge per motivazione erronea, illogica ed irragionevole. Le censure meritano accoglimento in quanto, come risulta dalla documentazione versata in atti (tav. 2 all. PUA), l’area oggetto della richiesta di ampliamento ricade in una delle due aree individuate dal PUA per " l’alaggio di barche a vela per attività ludica". Inoltre il PUA non prevede alcuna limitazione di estensione delle concessioni esistenti se, come nella specie, anche gli ampliamenti ricadono all’interno dell’area destinata ad attività velica. In altri termini se è vero che il PUA del comune di San felice Circeo ha previsto " due sole aree nel tratto di arenile tra Rio Torto e Torre Olveola per l’alaggio di barche a vela", è altrettanto vero che l’area oggetto di ampliamento ricade proprio in uno dei due punti in cui è espressamente autorizzata l’attività velica. Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, non esiste alcun contrasto tra la richiesta del ricorrente e le disposizioni tecniche normative. Deduce poi il ricorrente difetto di istruttoria. Anche questa censura merita accoglimento essendo evidente che l’amministrazione non ha supportato il provvedimento con alcuna attività istruttoria volta a verificare la consistenza della legittimità dell’istanza. Poiché il ricorso è fondato nel merito e merita accoglimento, per ragioni di economia processuale vanno assorbite le censure formali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000 sono poste a carico del comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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