Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9214 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, in sede di riassunzione, con sentenza resa in data 29.12.2007, in parziale riforma della sentenza n. 2015/01 del Tribunale di Milano, condannava l’E.N.I. s.p.a. al pagamento, in favore di P.P., appellante incidentale, di ulteriori Euro 89.699,03, a titolo di spese sostenute per la sua difesa in quattro procedimenti tributari, in virtù della garanzia prevista dall’art. 15 c.c.n.l., nonchè alla rifusione delle spese di lite dei vari gradi e di quelle del giudizio di cassazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’ENI s.p.a., con tre motivi di impugnazione.

Il P. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la società ricorrente, con atto in data 12.4.2012, sottoscritto dai propri legali, ha rinunciato, a seguito di intervenuto accordo transattivo del 15.10.2009, al ricorso proposto e che il P. ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto da parte dei propri difensori anche nella qualità di legali rappresentanti del predetto.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il P. e comunque, alla stregua di quanto disposto dall’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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