Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43460 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17.2.2011 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata dal Pm di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso a L.S., con sentenza del Tribunale di Treviso del 22.11.2005, definitiva il 16.10.2008. Secondo i giudici a quibus la condanna riportata dal prevenuto, con sentenza del Tribunale di Teramo 21.2.2002, riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 17.7.2008, irrevocabile il 5.5.2010, non poteva avere effetti revocatori, in quanto intervenuta in un momento antecedente (il 21.2.2002) il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di Treviso del 16.10.2008. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Pm presso il Tribunale di Teramo, per dedurre erronea applicazione dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2: viene fatto di rilevare che ai fini che interessano deve farsi riferimento alla data della definitività della sentenza, ragion per cui nel caso di specie ricorrevano tutte le condizioni per fare luogo alla revoca: il condannato riportò condanna divenuta irrevocabile il 5.5.2010 (quindi entri i cinque anni dal 16.8.2008 data della sentenza concessiva del beneficio), per reato commesso anteriormente, nel 1999, a pena di anni tre di reclusione, che già di per sè supera i due anni. Secondo il ricorrente è del tutto ininfluente il fatto che la sentenza di primo grado sia intervenuta in data 21.2.2002, e cioè non all’interno del quinquennio decorrente dal 16.10.2008, poichè tale sentenza per poter dare certezza ed avere efficacia in termini di revoca, deve assumere il carattere della definitività. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’art. 168 c.p., comma 1, n. 2 stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata se nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio è stato concesso, l’interessato riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente inflitta e sospesa superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p..

Nel caso di specie il L., condannato con sentenza irrevocabile il 16.10.2008 a pena sospesa, riportò altra condanna nel 2002, per delitto commesso nel (OMISSIS), ma divenuta definitiva solo nel 2010, a pena che cumulata a quella precedente superava i limiti di legge; tale sentenza doveva dispiegare effetti di revoca del beneficio concesso, poichè intervenuta nel quinquennio di interesse; contrariamente a quanto opinato dal tribunale di Teramo perchè una sentenza possa dare certezza della attribuzione di un reato deve avere il carattere di definitività e quindi è solo dal momento in cui assume autorità di giudicato che può dispiegare effetti di revoca dei benefici concessi nel quinquennio precedente.

L’ordinanza deve quindi essere annullata senza rinvio relativamente alla omessa revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza Tribunale di Treviso 22.11.2005 (irrevocabile il 16.10.2008), che deve essere disposta. Va precisato che in tale senso ha da intendersi la richiesta del Pm appellante che invero nella parte conclusiva ha chiesto, per mero errore materiale, la revoca di sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, diversa da quella citata in premessa e diversa da quella cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato.

La presente sentenza va comunicata alla Procura della Repubblica di Teramo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla omessa revoca, che dispone, della sospensione condizionale della pena concessa a L.S., con sentenza 22.11.2005 dal Tribunale di Treviso.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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