T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 1113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. 992 del 29 marzo 2002 con il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto all’assegnazione dello stand/spazio commerciale C/20, attribuitole in seguito a concorso bandito dalla MOF, in quanto la medesima si è resa inadempiente all’obbligo di cui all’art. 8 del bando. Nel provvedimento impugnato si legge " a seguito del mancato pagamento della fattura n.180, emessa dalla scrivente in data 7 gennaio 2002, si comunica che la ditta L.P. è stata dichiarata inadempiente e, quindi decaduta dal diritto all’assegnazione dello stand/spazio commerciale C/20, a norma dell’art. 8 ult. co. del bando".

L’articolo 8 del bando sotto la rubrica pagamenti stabilisce che " la ditta risultata ammessa alle assegnazioni, una volta scelta la dislocazione… deve procedere al pagamento del valore al metro quadro… per l’assegnazione delle concessioni… corrispondente… all’importo di Lit 235.733.333… Nel caso di mancato pagamento, oltre il ventesimo giorno dalla consegna della relativa fattura, la Mof considererà la ditta inadempiente decaduta dal diritto all’assegnazione e procederà, seguendo l’ordine di graduatoria all’assegnazione ad altra ditta…".

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione dell’art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. La censura non può essere accolta posto che la ricorrente conosceva l’art. 8 del bando e la sanzione cui sarebbe andata incontro in caso di inadempimento. Anche la censura di incompetenza è infondata in quanto, generica, posto che la ricorrente non evidenzia le disposizioni che assume violate e, in ogni caso, trattandosi di atto dovuto conseguente ad un inadempimento (riconosciuto dal medesimo ricorrente) sicuramente di competenza dirigenziale. Deduce poi la ricorrente violazione di legge (art. 3 L. 241/90) per difetto di motivazione che tuttavia non è riscontrabile nel provvedimento impugnato nonché violazione di legge (art. 8 del Bando). Anche quest’ultima censura va respinta in quanto l’amministrazione non aveva alcuna discrezionalità in ordine all’applicazione della sanzione. Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato. Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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