Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9213 Licenziamento per ragioni politiche, religiose o sindacali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Prato con sentenza n. 126 del 2007 accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’INPS da V.A., che aveva chiesto la ricostruzione previdenziale ai sensi della L. n. 36 del 1974, art. 1, sul presupposto di essere stato licenziato nel 1954 per ragioni riconducibili a svolgimento di attività sindacale. Tale decisione, impugnata dall’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 608 del 2010, la quale ha ritenuto inverosimile la ricostruzione delle vicende lavorative proposta dal ricorrente e comunque non provato il nesso causale tra licenziamento e attività extralavorativa. Il V. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS resiste con controricorso. 2. Con l’unico motivo il V. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1974, art. 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione le dichiarazioni dei testi escussi S. e M., da cui sarebbe risultato che egli venne licenziato nel 1954 per la sua attività sindacale. Il ricorso è infondato. il giudice di appello ha ricostruito le vicende lavorative del V. ponendo in evidenza che questi, come attestato dal libretto del lavoro, venne assunto una prima volta il 1 ottobre 1953 e licenziato due mesi dopo, venne poi assunto il 13 novembre 1954 e nuovamente licenziato il 28 novembre 1954. Da questi dati oggettivi lo stesso giudice ha tratto la convinzione dell’inverosimiglianza della ricostruzione proposta dal V., aggiungendo che in ogni caso il ricorrente non aveva allegato e provato alcun episodio concreto indicativo dell’esistenza del nesso causale tra licenziamento e la sua attività sindacale o politica. Orbene a fronte di tale motivata ed adeguata valutazione dei dati fattuali il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento degli stessi, non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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