Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43459 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.3.2011 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo interposto da Z.G., sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis OP, avverso il provvedimento impositivo in proroga del divieto di ricezione del quotidiano "(OMISSIS)" adottato dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, in data 7.12.2010, per la durata di mesi tre. Il provvedimento muoveva dall’esigenza di evitare che la lettura del quotidiano favorisse i collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, trovandosi in detta testata una descrizione dettagliata degli episodi di cronaca del capoluogo campano che poteva fungere da verifica quanto alla avvenuta esecuzione di ordini veicolati all’esterno. Veniva sottolineato come la misura, informata ad esigenze di natura social preventiva, in ragione dell’appartenenza del soggetto con ruolo di spicco in un’organizzazione mafiosa, non prestava il fianco ad alcuna censura poichè conforme anche al diritto di informazione, ben potendo l’interessato leggere altri quotidiani.

Veniva sottolineato nell’ordinanza gravata che le esigenze di controllo e sicurezza evidenziate con il precedente provvedimento, del giorno 11.6.2010, erano rimaste inalterate, permanendo l’esigenza di evitare ogni possibilità di contatto con l’ambiente esterno.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato personalmente, per contestare l’insussistenza dei presupposti legittimanti il divieto: non avrebbe dato conto il tribunale della concreta realtà di pericolo, basandosi su vantazioni fondate sul sospetto, non rispondenti alle coordinate normative previste dall’art. 18 ter OP: dovevano infatti essere menzionate in maniera specifica le compromissioni di interessi di rango superiore, quali esigenze investigative o preventive, ragioni di sicurezza o di ordine interno dell’istituto, con indicazione dei dati concreti e fattuali da cui è desumibile l’attualità e la permanenza delle condizioni legittimanti la protrazione della misura limitativa, poichè diversamente opinando, la proroga sarebbe fondata sugli stessi presupposti dell’originaria imposizione, piuttosto che sulla scorta di concreti elementi denotanti la persistenza delle esigenze che legittimarono a suo tempo la misura. Mancherebbe quindi un’autonoma motivazione sull’attualità delle esigenze. Viene poi segnalato che in un procedimento in fase di indagini, il gip del Tribunale di Firenze competente aveva, il 19.2.2011, disposto il visto di controllo sulla sua corrispondenza, ma aveva escluso espressamente la necessità di disporre limiti alla ricezione della stampa locale: il ragionamento giustificativo della decisione impugnata risulterebbe quindi in contrasto con il reale contenuto di un atto del procedimento.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. E’ intervenuta medio tempore una memoria a firma del difensore dello Z., con cui è stato evidenziato che la permanenza di non meglio specificate "ragioni di controllo e sicurezza" è stata solo affermata e non motivata. Anche la proroga della limitazione dovrebbe essere sorretta da autonoma giustificazione sull’attualità delle esigenze. Sarebbe stato operato un richiamo per relationem al contenuto del decreto di applicazione del divieto e della primigenia richiesta della direzione del carcere, di cui non vi sarebbe traccia nella vicenda concreta. Doveva darsi conto in maniera specifica della persistente attualità, quindi degli elementi fattuali da cui desumere la permanenza delle condizioni legittimanti la misura limitativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il provvedimento assunto dal giudice a quo si sottrae alle censure avanzate, essendo stato ampiamente dato conto delle esigenze di ordine preventivo sottese al provvedimento limitativo del diritto di informazione, imposto al prevenuto. L’istante è soggetto detenuto per reati gravissimi (omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso) ritenuto ancora legato al tessuto criminale di appartenenza, avendo rivestito posizioni di vertice all’interno del sodalizio: con argomentare rigoroso sotto il profilo logico e senza incorrere in forzature del dato normativo è stata ritenuta rispondente a più che comprensibili esigenze di prevenzione la misura adottata, mirata ad impedire che lo Z., attraverso la lettura del quotidiano "(OMISSIS)" venisse a conoscenza di intraprese criminose riconducibili alla sua consorteria, consentendogli di verificare l’esecuzione di ordini e direttive impartite, compromettendo così gli esiti della misura del carcere differenziato adottata.

Gli argomenti evidenziati dalla difesa, secondo cui occorrerebbe una compiuta e più specifica motivazione della realtà che giustifica la proroga, anche con il dettaglio delle esigenze investigative e di sicurezza, non possono essere condivisi, poichè trattasi di valutazione da compiere in termini di prevenzione, quindi valutando la probabilità del pericolo per la sicurezza pubblica; detto tipo di valutazione è compiuta sulla base di coordinate legate ai dati di esperienza e sulla base di imput di natura investigativa, non svelabili per evidenti ragioni. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha motivato richiamando l’elevata pericolosità del soggetto, il contesto in cui ebbe ad operare in posizione apicale in ambito camorristico, l’alta probabilità che la lettura di quel quotidiano potesse costituire un mezzo di collegamento con la realtà esterna, con evidenti ripercussioni per la collettività. Il sacrificio che è stato imposto, seppure per la durata massima consentita all’interessato, a cui non fu fatto divieto di informarsi attraverso tutte le altre testate giornalistiche, non richiede una motivazione particolarmente rafforzata, come vorrebbe la difesa, poichè non è in gioco la compressione del diritto di informazione, mentre per altro verso sono in gioco interessi di sicurezza pubblica di rilevanza sociale che debbono prevalere in sede di bilanciamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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