T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 1112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con cui è stato annullato il provvedimento n. 16120 del 22 giugno 2001 del comune di Minturno, con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 dell’art. 39 L. 724/94 per aver realizzato un manufatto per civile abitazione nel comune di Minturno in località Pantano Arenile. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti violazione dell’art. 82 co. 9 del d.P.R. 616/77. La censura deve essere respinta in quanto il provvedimento è stato adottato il 25 settembre 2001, mentre, come risulta dall’atto stesso, la documentazione è pervenuta completa alla soprintendenza del Lazio in data 31 luglio 2001. Risulta, quindi, rispettato il termine di legge di 60 giorni.

Deducono poi ricorrenti eccesso di potere e violazione dei principi generali in materia per avere il ministero esercitato un controllo di merito. La censura è fondata in quanto si legge nel provvedimento che " trattasi di manufatto precario e comunque ad oggi ancora allo stato grezzo, realizzato per buona parte in anni successivi all’adozione del PTP, si esprime parere negativo in quanto l’abuso, se sanato comprometterebbe le caratteristiche ambientali della zona in parte ancora integra…". Ne deriva che l’amministrazione si è sostituita al comune di Minturno che aveva rilasciato parere positivo " a condizione che la recinzione venga arretrata", sostituendo proprie autonome valutazioni di merito a quelle espresse dal comune. È noto il principio più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa cui questo collegio ritiene di aderire secondo cui "Il potere ministeriale di annullamento di un nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo e la Sovrintendenza non può sovrapporre o sostituire il proprio apprezzamento di merito alle vatuazioni discrezionali compiute in sede di rilascio del nulla osta da parte dell’ente locale. Il riesame dell’Amministrazione, infatti, è meramente estrinseco ed è diretto all’accertamento dell’assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle varie forme sintomatiche. In altre parole, l’Amministrazione non può rinnovare il giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’autorità preposta alla tutela del vincolo" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 agosto 2010, n. 30620).

Restano assorbite le censure formali, poiché il ricorso, fondato nel merito, va accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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