Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza resa il 16 ottobre 2010 il GIP del Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di M. M.D., imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, in quanto, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico, in (OMISSIS), perchè estinto il reato in seguito ad intervenuta oblazione.

Ricorre avverso detta pronuncia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, denunciandone l’illegittimità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 4 ed agli artt. 162 e 162 bis c.p.. Ad illustrazione della sua impugnazione il rappresentante della pubblica accusa espone che, erroneamente, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile al caso di specie l’istituto dell’oblazione, giacchè, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., esso è applicabile ai reati puniti, rispettivamente, con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Tanto premesso, osserva ancora il procuratore ricorrente che il giudice a quo ha applicato la disciplina di favore prendendo a riferimento l’ipotesi di lieve entità contemplata dalla norma incriminatrice contestata, non considerando però che essa, per costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, integra una mera circostanza attenuante, inidonea a costituire figura normativa tipica ovvero figura base non circostanziata di reato, figura tipica e figura base nel caso di specie sanzionata con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, ostativa all’applicazione dell’istituto dell’oblazione.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

Questa Sezione ha avuto ripetute occasioni di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze 25/10/1996, P.M in proc. Senes, rv. 206.191;

24/06/1996, P.M. in proc. Marcucci, rv. 205.626; 19/04/1996, P.M. in proc. Piras, rv. 204.671; 30/01/1996, P.M. in proc. Zagari, rv.

204.063; 03/11/1992, P.M. in proc. Gilistro, rv. 194.365 e, da ultimo, 12/3/2008, n. 14349; 16/X/2008, n. 39982) che gli artt. 162 e 162 bis c.p., nel delineare i requisiti oggettivi per l’applicazione della disciplina ivi articolata, fanno riferimento al regime sanzionatorio previsto per il reato base, nel caso di specie punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda a norma della prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, e non a quello che consegue alla eventuale applicazione delle circostanze del reato che possono consentire una pena alternativa. Pertanto, poichè il fatto di lieve entità previsto dalla seconda parte di detto comma non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, ma, appunto, una circostanza attenuante speciale facoltativa ne consegue l’inapplicabilità delle norme sull’oblazione alla contravvenzione di cui all’imputazione.

4. La sentenza in esame va pertanto cassata senza rinvio e gli atti relativi trasmessi a giudice a quo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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