T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 1111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ditta ricorrente, dopo aver partecipato ad un concorso per l’assegnazione di uno spazio commerciale/stand nell’ambito dell’area A del centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, essendosi collocata al secondo posto nella graduatoria degli aventi diritto, come da delibera del 21 giugno 2001 di approvazione della graduatoria delle ditte ammesse, chiedeva l’assegnazione in concessione dello stand C/20 che le veniva assegnato. Successivamente, con istanza del 15 novembre 2001 la ricorrente, in seguito alla rinuncia della prima classificata, chiedeva l’assegnazione dello stand commerciale D/6 in luogo di quello C/20. Tuttavia, poiché con delibera del 25/29 ottobre 2001 la MOF aveva già provveduto alla modifica del piano delle assegnazioni destinando lo spazio stand D/6, unitamente ad altri cinque spazi, ad operatori previsti nell’area A, già destinatari degli spazi NPC non più realizzati con nota del 21 novembre 2001, la MOF comunicava alla ditta L.P. di non poter accogliere la richiesta.

Con ordinanza collegiale R.O. n. 109/2002 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Infatti dall’annullamento dell’impugnata delibera di approvazione della graduatoria del 21 giugno 2001 non ne deriverebbe alcun vantaggio per la ricorrente, visto che la ditta collocata prima in graduatoria ha poi rinunciato allo stand D/6. La ricorrente, infatti, pur collocandosi al secondo posto e pur scegliendo lo stand C/20, avendo trovato in precedenza occupato dalla ditta collocata prima in graduatoria quello contrassegnato con la sigla D/6, non ha d’altra parte potuto ottenere lo stand desiderato in quanto, pur essendo di nuovo disponibile per rinuncia della prima classificata, è stato assegnato ad altri imprenditori già destinatari degli spazi NPC non più realizzati. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse in relazione all’impugnata delibera di approvazione della graduatoria del 21 giugno 2001.

Con riguardo all’impugnato provv.to n. 3422 datato 21.11.01 di rigetto dell’istanza diretta al cambio di assegnazione stand/spazio commerciale il ricorso è invece infondato. Deduce il ricorrente incompetenza del direttore del mercato ad adottare il provvedimento che doveva invece essere adottato dal consiglio di amministrazione. La censura va respinta in quanto, a prescindere dalla sua genericità, la comunicazione effettuata dal direttore del mercato si riferisce esplicitamente alle determinazioni assunte dall’ente gestore del mercato con la delibera C.d.A. del MOF 25/29 ottobre 2001. Allo stesso modo è privo di qualsivoglia fondamento il preteso vizio di motivazione del provvedimento atteso che sono state puntualmente esplicitate nell’atto impugnato le ragioni che hanno causato il rigetto dell’istanza. Con l’ultimo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contradditorietà della motivazione, disparità di trattamento. In buona sostanza ritiene la ricorrente che la MOF non avrebbe potuto che attribuire gli spazi rimasti liberi ad operatori con attività di commercio ortofrutticolo all’ingrosso nell’ambito delle area B, non assegnatari direttamente o indirettamente di spazi commerciali nell’ambito dell’area A, secondo le previsioni del bando. Tuttavia risulta che la MOF abbia modificato il piano delle assegnazioni con la delibera, neppure formalmente impugnata, del C.d.A. MOF 25/29 ottobre 2001. Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte infondato. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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