T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10312

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la sentenza n. 11281 del 18 novembre 2009, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato in epigrafe e, per l’effetto, ha assegnato all’amministrazione resistente il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere alla integrale esecuzione della sentenza della Sezione Terza Ter di questo Tribunale n. 8024/2006, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1590/2008;

Vista la sentenza n. 39165 del 30 dicembre 2010, con cui questa Sezione ha assegnato all’amministrazione resistente un nuovo termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere alla integrale esecuzione della sentenza della Sezione Terza Ter di questo Tribunale n. 8024/2006, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1590/2008, nominando per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad acta, il Vice Direttore generale dell’ISVAP per provvedere, eventualmente attraverso un dirigente dell’Istituto espressamente delegato, alla suddetta esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni;

Rilevato che l’Isvap – attese la necessità di calibrare correttamente l’attività di ottemperanza, le notevoli implicanze economiche e non dell’attività di esecuzione del precetto giudiziale ed i rilevanti rischi, anche di danno erariale, connessi all’opzione di corrispondere somme non dovute o che, una volta erogate, difficilmente sarebbero ripetibili – ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità tecniche di esecuzione, prospettando come possibile modalità di esecuzione del giudicato il riconoscimento alla sig.ra D.A. di una ulteriore anzianità pregressa a far data dal 12 agosto 1982, data di istituzione dell’Isvap, con conseguente riconoscimento di un ulteriore mese di anzianità rispetto al 16 settembre 1982, data utilizzata in sede di ottemperanza;

Rilevato che questa Sezione, con ordinanza n. 8606 dell’8 novembre 2011, ha ritenuto opportuno il deposito di una dettagliata relazione dell’Isvap indicante le ragioni per cui il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa nei ruoli statali a partire dalla data di assunzione (26 novembre 1976) comporterebbe l’attribuzione alla ricorrente di "benefici maggiori rispetto a quelli che le sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro… presso la stessa amministrazione", mentre ad altri dipendenti è stata riconosciuta un’anzianità decorrente da data antecedente al 1982, ovvero alla data di istituzione dell’Isvap;

Rilevato che, in esito a detta ordinanza, l’Isvap ha prodotto la memoria richiesta e la ricorrente ha depositato memoria di replica;

Tenuto conto che nella sentenza n. 11281/2009, resa per l’esecuzione in discorso, questa Sezione ha fatto presente che "l’esatta esecuzione della sentenza impone di considerare tutta l’anzianità pregressa, in quanto afferente allo stesso rapporto di lavoro sia pure modificato per il passaggio ad altra amministrazione, e, quindi, non solo quella decorrente dal conseguimento dell’ultima e più elevata qualifica rivestita (16.9.1982) ma anche quella decorrente dall’ingresso nei ruoli statali (26.11.1976). Il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, peraltro, dovrà essere effettuato in modo da evitare che all’interessata possano eventualmente derivare benefici maggiori rispetto a quelli che le sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 26.11.1976, presso la stessa amministrazione".

Rilevato che l’Isvap, tra l’altro, ha posto in rilievo che il riconoscimento alla sig.ra D.A. dell’anzianità dal 1976 (data di ingresso nei ruoli statali) verrebbe necessariamente a fondarsi sulla fictio iuris dell’appartenenza della medesima, fin da tale data, ad una carriera superiore a quella effettivamente rivestita (carriera di concetto), poiché risulta pacifico l’inquadramento della ricorrente dal 26 novembre 1976 al 16 settembre 1982 in una diversa ed inferiore carriera ovvero a quella esecutiva del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e che l’incongruità del riconoscimento di tale ulteriore anzianità risulterebbe inoltre evidente ove si consideri che attraverso la stessa si verrebbe a valorizzare, a beneficio della ricorrente, l’anzianità in una carriera (quella esecutiva) che non le avrebbe dato titolo a partecipare alla selezione da cui è conseguito il passaggio all’Autorità e, quindi, a svolgere l’attività lavorativa presso l’Isvap, essendo a tal fine richiesta l’appartenenza almeno alla carriera di concetto;

Rilevato che l’amministrazione resistente, pertanto, ha in particolare evidenziato che operando in tal modo si verrebbero a configurare quei "benefici maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 26.11.76, presso la stessa Amministrazione", che la sentenza di questo Tribunale n. 11281/2009 intende evitare, in quanto non si può riconoscere alla sig.ra D.A. la retribuzione per una qualifica che prima del 1982 non aveva, senza accordarle un beneficio che non le spettava presso il Ministero;

Rilevato altresì che l’Isvap ha anche fatto presente come la circostanza che per talune dipendenti l’anzianità della qualifica coincida con tutta l’anzianità maturata nei ruoli statali sia solo un’evenienza da riconnettersi al fatto che dette dipendenti sono state assunte nei ruoli dell’amministrazione statale già con la qualifica richiesta per il passaggio all’Isvap;

Ritenuti esaustivi e dirimenti i chiarimenti forniti dall’Isvap in quanto effettivamente il riconoscimento dell’anzianità pregressa non può comportare l’attribuzione alla ricorrente di una qualifica che la stessa in quel periodo non aveva, con l’acquisizione a quella stessa data di una qualifica corrispondente con una sorta di promozione retroattiva, atteso che tale attribuzione determinerebbe per l’interessata benefici maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 26.11.1976, presso la stessa amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che la modalità di esecuzione del giudicato prospettata dall’Isvap, vale a dire il riconoscimento alla sig.ra D.A. di una ulteriore anzianità pregressa a far data dal 12 agosto 1982, data di istituzione dell’Isvap, con conseguente riconoscimento di un ulteriore mese di anzianità rispetto al 16 settembre 1982, sia adeguata ad eseguire il giudicato in questione e che in tal senso vadano resi i chiarimenti richiesti;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

rende nei sensi sopraindicati i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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