Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43455 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 21 ottobre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, valutando il reclamo proposto da B.R. avverso il rigetto disposto dal Magistrato di sorveglianza della sua domanda volta alla concessione dei benefici di cui all’art. 54 O.P., lo rigettava confermando l’ordinanza impugnata.

1.2 A sostegno della decisione il Tribunale osservava che i periodi richiesti non completavano un semestre, unità temporale minima per la delibazione della domanda a mente della norma di riferimento.

1.3 Si doleva di tale ordinanza il B., assistito dal suo difensore di fiducia, che ne denunciava l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio il difensore faceva pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Il ricorso, preso atto di quanto sopra va dichiarato inammissibile senza onere di spese e sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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