Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9208 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2.3.2010 (depositata in data 24.3.2010) la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Fondiaria Sai spa avverso la sentenza del Tribunale di Benevento con cui era stata accolta l’impugnativa di licenziamento proposta da V. U. nei confronti della stessa società.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fondiaria Sai spa affidandosi a tre motivi cui ha resistito con controricorso V.U..

Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal suo avvocato, nonchè per accettazione dalla controparte personalmente e dal suo difensore, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

1.- L’intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 390 c.p.c., e cioè con atto sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, recante anche la sottoscrizione per accettazione della controparte personalmente e del suo difensore, comporta l’estinzione del processo tra le stesse parti, ex artt. 390 e 391 c.p.c..

2.- Considerato che il resistente ha personalmente aderito alla rinuncia (vedi dichiarazione di accettazione contenuta nello stesso atto di rinuncia, come detto sottoscritto anche dal V. e dal suo difensore), non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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