T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 4883, depositato il 13 settembre 2010, la Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere la somma di Euro 1.200,00 a titolo di equa riparazione di danno morale, oltre interessi legali dal 16 novembre 2007, all’odierna ricorrente.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 24 dicembre 2010, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Ha chiesto pertanto la ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

– ordini al Ministero della giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento in favore della ricorrente della somma in esso indicata, in un termine prefissato;

– disponga, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta;

– fissi la somma dovuta dal Ministero della giustizia per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

– condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.

Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, ed in ragione della mancata costituzione in resistenza della intimata Amministrazione della giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 4883 del 13 settembre 2010 della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione; e per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo di Euro 1.200,00, oltre interessi legali dal 16 novembre 2007 al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

2. Parte ricorrente ha domandato, oltre alla nomina del commissario ad acta, ed ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, anche la fissazione della "somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato", statuizione che costituisce titolo esecutivo, ai sensi della appena citata disposizione.

Il Collegio, al riguardo, intende uniformarsi al recente e convincente indirizzo giurisprudenziale (Tar Campania, Napoli, IV, 15 aprile 2011, n. 2162) che, fatta ricognizione della genesi dell’istituto, cd. "astreinte", già regolato nel processo civile dall’art. 614bis c.p.c., per effetto dell’art. 49, comma 1 della l. 69/09, ed introdotto nel processo amministrativo dalla ridetta norma del c.p.a., e rilevatane la particolare attinenza agli obblighi di facere e di non facere infungibili, ha osservato che il rimedio in parola, mezzo di coercizione indiretta ispirato ad un modello "compulsorio", è del tutto differente dal rimedio della nomina del commissario ad acta che provvede in luogo dell’amministrazione, che comporta una misura attuativa del giudicato ispirata alla diversa logica della "esecuzione surrogatoria".

Ciò posto, si è riconosciuta l’ammissibilità della domanda cumulativa al giudice amministrativo della nomina del commissario ad acta e dell’applicazione dell’astreinte, tenuto conto che, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, ciò che rende astrattamente non incompatibile la coazione indiretta costituita dall’astreinte con la nomina del commissario ad acta.

Al contempo, si è registrato che il codice del processo amministrativo introduce l’astreinte, con l’art.114, comma 4, lett. e), solo ove "ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative", e che tali espressioni, alquanto generiche, non possono che sottintendere l’auspicio del legislatore di un uso prudente di tale istituto, comportante esborso di pubblico denaro.

Per l’effetto, si è esclusa la possibilità di far ricorso all’astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista, come nella fattispecie, nel pagamento di una somma di denaro.

Ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi.

Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria.

Sulla scorta di detti parametri logici, che il Collegio ritiene pienamente rispondenti alla lettera ed alla ratio dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda in esame deve essere respinta.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, così dispone:

– ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 4883 del 13 settembre 2010 della Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione dell’importo indicato in motivazione in favore della ricorrente;

– ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), in favore del procuratore in giudizio della ricorrente, avv. Gennaro Orlando, a fronte della richiesta da questi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, giusta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 93 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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