Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43453Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del dì 8 novembre 2010 il GIP del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza prodotta da L.M. volta all’applicazione in suo favore della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p. ed art. 81 c.p. in relazione a quattro sentenza di condanna e, assunta come pena base quella inflitta per il reato più severamente sanzionato pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 1800,00 di multa, aveva determinato l’aumento per la continuazione, cumulativamente per i restanti reati di cui alle residue tre sentenze, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in tal guisa pervenendo poi alla pena complessiva di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 2400,00 di multa.

2. Si duole di tale decisione il Procuratore della Repubblica di Trani, che ne denuncia l’illegittimità per violazione di legge.

Deduce in particolare il rappresentante della pubblica accusa che il giudice territoriale avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p., dappoichè non indicati partitamente, per ogni reato satellite, la pena determinata in applicazione della disciplina di cui all’art. 81 c.p., ma indicata genericamente e cumulativamente la pena a tale titolo applicata.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Nè la doglianza in esame nè le conclusioni del P.G. possono essere condivise dalla Corte.

Ed invero non può negarsi sul punto una omissione da parte del giudice dell’esecuzione, che avrebbe dovuto puntualmente indicare la pena base individuata in connessione del reato più severamente sanzionato tra quelli dedotti ex art. 671 c.p., per poi indicare i singoli aumenti relativi alla riconosciuta continuazione per ciascun reato a tal fine valutato. Cionondimeno non può nella fattispecie rilevarsi un decisivo profilo di illegittimità nella determinazione della sanzione. In tema di applicazione della pena nel reato continuato, infatti, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satellite, sebbene sia utile perchè rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l’aumento complessivo e più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista nè richiesta dalla legge; sicchè l’indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell’aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere (Cass., Sez. 3A, 17/09/2004, n. 47420, ed anche Cass., Sez. Un., 26.3.2009, 25956). In conclusione al fine di regolamentare il caso dedotto in giudizio deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "Nel reato continuato non da luogo a nullità l’aumento di pena per i reati satellite determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni". (Cass., Sez. 1, 27/11/2009, n. 3100; Cass., Sez. 2, 03/06/2010, n. 32586; Cass., Sez. 4, 27/01/2009, n. 6853; Cass., Sez. 2, Sent., 15/05/2008, n. 23653).

Giova rilevare, infine, che la massima richiamata in senso contrario da parte del P.G. in sede a sostegno delle sue conclusioni, non dispone affatto in contrasto con la giurisprudenza costante innanzi richiamata, dappoichè riferita a fattispecie particolare e perchè in essa non rilevato alcun profilo di illegittimità riferibile all’ipotesi in esame nel presente giudizio in cui l’aumento di pena è stato correttamente determinato tenendo conto del disposto dell’art. 81 c.p., comma 4, trattandosi di recidivo reiterato.

5. In applicazione, pertanto, della regola ermeneutica appena esposta, l’impugnazione in esame deve essere rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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