Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9206 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata – in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 16134 del 10 maggio 2008 – rigetta l’opposizione proposta dall’INPS contro il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento dell’Istituto in favore di B.L. dell’adeguamento al costo della vita del sussidio per lavori socialmente utili (pari a Euro 91,01) per l’anno 2001, calcolato in base ad analogo adeguamento del sussidio già accertato come spettante per l’anno 1999, con precedente decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS non opposto e quindi passato in giudicato.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il B. è stato impiegato, sia nell’anno 1999 che nell’anno 2001, nel medesimo progetto di lavori socialmente utili (trattandosi di un progetto nel quale l’istante è stato inserito, senza i soluzione di continuità,dal 1 settembre 1997 al 31 dicembre 2001);

b) la suddetta circostanza, provata da varie delibere della Giunta della Provincia di Napoli susseguitesi nel periodo considerato, è un elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza dei presupposti necessari per l’operatività del giudicato (esterno) in oggetto, data anche l’assenza di specifiche contestazioni dell’INPS sulla riferibilità delle suddette attestazioni ad un progetto unico;

c) ne consegue che l’importo dell’adeguamento ISTAT dell’assegno spettante per l’anno 2001 (di cui si discute nel presente giudizio) deve essere determinato utilizzando come base di calcolo il complessivo importo per l’anno 1999 liquidato nel decreto ingiuntivo non opposto.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo e deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La parte privata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito ha attribuito a decisum del decreto ingiuntivo valore di giudicato nella causa successivamente instaurata, caratterizzandosi, quest’ultima, per una sostanziale diversità non solo del petitum ma anche della causa petendi, perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio per due annualità diverse.

2 – Esame delle censure.

2.- Il ricorso è fondato.

2.1.- Come affermato da questa Corte nella sentenza 25 novembre 2010, n. 23918, relativa ad una controversia analoga all’attuale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato (Cass. SU 1 marzo 2006, n. 4510;

nello stesso senso: Cass. 16 novembre 2006, n. 24373).

Nel caso ora in esame, ovviamente, è necessario determinare quale sia stato "il diritto consacrato", in forza del quale il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso per l’anno 1999 in favore di L. B. ha acquistato autorità di cosa giudicata.

Occorre, cioè, individuare l’estensione del giudicato esterno fatto valere dall’interessato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie.

L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041).

D’altra parte, va anche considerato che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. 19 agosto 2009, n. 18381).

2.2. Dalla complessiva lettura dei suindicati principi si desume che quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione del l’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto.

D’altra parte, non risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in favore del B. contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che in esso sia stato formulato espressamente un principio di diritto.

Di conseguenza il giudicato derivato dal suddetto decreto può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza ivi indicata, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione ISTAT prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8.

In altri termini, in mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

Infine, non va omesso di considerare che l’orientamento espresso dalla citata sentenza di questa Corte n. 23918 del 2010, al quale il Collegio si è uniformato, si è ormai consolidato attraverso molteplici ulteriori pronunce, di cui anche l’INPS da conto nella memoria depositata in prossimità dell’udienza (vedi, per tutte:

Cass. 17 giugno 2011, n. 13365; Cass. 20 giugno 2011, n. 13498; Cass. 5 luglio 2011, n. 14732; Cass. 1 settembre 2011, n. 17963 e n. 17964;

Cass. 22 settembre 2011, n. 19275; Cass. 10 agosto 2011, n. 17160 e n. 17164; Cass. 7 dicembre 2011, n. 26293; Cass. 14 dicembre 2011, n. 26872).

3 – Conclusioni.

3. In sintesi il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto dall’INPS e il rigetto della domanda azionata da B.L..

La natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni rispettivamente adottate dai Giudici dei due gradi di merito e l’epoca recente cui risale il consolidamento della giurisprudenza di legittimità che ha esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca decreto ingiuntivo opposto dall’INPS e rigetta la domanda azionata da B.L.; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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