Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43452 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 5.5.2010 la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello proposto da G.S. avverso il decreto emesso dal locale Tribunale con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre ed obbligo di deposito di cauzione di Euro 5000.

Il provvedimento muoveva dal convincimento che nella condotta del prevenuto era ravvisabile una continuità di comportamenti criminali che segnavano in modo evidente una pericolosità attuale (attesi i numerosi provvedimenti restrittivi di cui fu destinatario), quale partecipe di sodalizi criminosi.

Non veniva ritenuto sussistente alcun profilo di incompatibilità, così come dedotto dall’interessato, atteso che secondo il diritto vivente non è causa di incompatibilità del giudice a decidere sulla applicazione di misura di prevenzione il fatto che lo stesso giudice abbia avuto parte nell’adozione di provvedimento di sequestro provvisorio, principio che va esteso anche alla fase delle indagini preliminari. In parziale accoglimento dell’istanza del G., veniva solo ridotta la misura della cauzione ad Euro mille.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’interessato per dedurre:

2.1 violazione del principio del contraddittorio, non essendovi nel provvedimento impugnato motivazione sulla doglianza avanzata quanto al fatto che l’udienza del tribunale era stata celebrata in assenza del difensore, legittimamente impedito per contestuale impegno professionale;

2.2 violazione di legge e carenza ed illogicità di motivazione quanto alla risposta data sulla eccepita incompatibilità del giudice Dott. S.A., che aveva trattato il procedimenti di prevenzione a carico del G. e che aveva svolto in precedenza funzioni di gip nei procedimenti a carico del ricorrente: viene fatto rilevare che il precedente arresto segnalato dai giudici a quibus non sarebbe pertinente, poichè il dr. S. fu giudice in entrambe le procedure su base indiziaria e quindi sarebbe evidente il pregiudizio che ne derivò dalla mancata astensione.

2.3 difetto di motivazione quanto alla mancanza dei presupposti di applicabilità della misura della cauzione, attese le condizioni di indigenza del ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto i motivi sono manifestamente infondati.

Non è apprezzabile alcuna violazione del principio del contraddicono laddove l’udienza in appello sia stata celebrata in assenza del difensore, avendosi riguardo ad udienza in camera di consiglio in relazione alla quale, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenze 8.4.1998, n. 7551 e 27.6.2006, n. 31461, l’impedimento del difensore non rileva, ancorchè legittimo, nei procedimenti che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è necessaria (e tale peraltro non è nel processo di prevenzione), soccorrendo in tale ipotesi la regola dettata dall’art. 97 disp. att. c.p.p., comma 4.

Non è neppure ravvisabile la violazione di legge in ragione della mancata astensione di uno dei giudici componenti il collegio in grado di appello poichè, stando ancora all’insegnamento delle Sezioni Unite (8.5.1996, n. 5), l’esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile ma costituisce solo motivo di ricusazione, da fare valere con la specifica procedura. Nessuna istanza di ricusazione risulta esser stata proposta, il che comporta la manifesta infondatezza del motivo.

Infine, quanto al provvedimento con cui il giudice ha disposto cauzione, riducendone tra l’altro in sede di appello considerevolmente l’importo, va ricordato che detto provvedimento deve ritenersi inoppugnabile, in base al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo prevista dalla L. n. 575 del 1965 alcuna forma di gravame (Sez. 5, 8.10.1998/11.1.1999, n. 5493 e Sez. 2, 4.5.2007, n. 27603): la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 1 e comma 2 laddove indica espressamente le pronunce adottabili dal Tribunale soggette ad impugnazione non menziona il provvedimento impositivo di cauzione, in ragione del fatto che trattasi di misura con carattere non definitivo, revocabile in tutto o in parte e non incidente sulla libertà personale.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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