Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43451 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza letta all’udienza del 9.6.2010 la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore di D.R.M. avverso il decreto del Tribunale di Asti con cui costui era stato sottoposto alla misura di prevenzione (comunicata in data 25.2.2010 all’interessato ed il 10.3.2010 al difensore) perchè tardiva, essendo stata presentata il 22.3.2010 e quindi oltre il termine di dieci giorni prescritto a pena di decadenza, termine che era spirato il giorno non festivo del 20.3.2010. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per dedurre vizio di violazione di legge : viene contestato che il termine in questione sia stato previsto a pena di decadenza, laddove i termini si considerano a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge e tale non è quello di cui alla L. n. 1423 del 1956. Sussisterebbe una diversa ratio tra la previsione dell’art. 585 c.p.p. rispetto a quella sottesa alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, poichè nel primo caso la celerità è motivata dall’urgenza di definire un processo in cui è già intervenuta sentenza di primo grado, mentre nel secondo caso occorre valutare la pericolosità sociale attraverso la condotta tenuta in un arco temporale relativamente ampio. Non sarebbe un caso che la misura della sorveglianza speciale sia applicata solo se preceduta dall’avviso orale.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser rigettato, atteso che, come rilevato nel suo parere dal Procuratore Generale, è principio indiscusso quello secondo cui il termine perentorio per proporre impugnazione dei provvedimenti in materia di prevenzione, fissato in dieci giorni, decorre sia per il proposto che per il difensore dalla data dell’ultima comunicazione eseguita (Cass. Sez. 1, 18.9.2009, 38397); la L. n. 1423 del 1956, art. 4 prevede un termine unico di dieci giorni sia per la presentazione del ricorso, che dei motivi a sostegno, termine che ha natura perentoria. Tale previsione è perfettamente in linea con il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che ha ad oggetto interessi che riguardano la libertà personale, ragion per cui sono da intendere estensivamente applicabili le garanzie previste per il processo di cognizione (cfr. Sez. 1, 2/3/82, Giuliano, rv.153.298).

E’ stata quindi corretta la valutazione operata dalla corte d’appello di Torino sulla tardività dell’impugnazione proposta dal difensore del D.R..

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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