Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9204 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 23 settembre 2004, di accoglimento della domanda di B.G. intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità (LPU), ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con conseguente condanna dell’Istituto.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, convenite, con modificazioni, dalla L. n. 608 del 1996;

b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997 – che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione;

c) di conseguenza, l’assegno – previsto per i lavori socialmente utili dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, il cui importo è stato elevato a L. 850.000 al mese dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e che dalla stessa data è rivalutabile "nella misura dell’80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati", ai sensi del comma 8 dello stesso art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997 – va corrisposto anche ai lavori di pubblica utilità.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; B.G. non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

1 – Sintesi del motivo di ricorso.

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, in riferimento al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, art. 3, comma 3, nonchè al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, l’Istituto ricorrente sostiene che l’importo, per il 1999 (e il 2000), del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dal predetto D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3, e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai Giudici del merito, dell’adeguamento e dell’aumento – nella misura e con le modalità di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2 – Esame delle censure 2.- Il ricorso non è fondato, in base all’orientamento interpretativo già espresso da questa Corte in analoghe controversie, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 19 dicembre 2011, n. 27432; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1470).

2.1.- La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, le deleghe al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili (di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. Le deleghe sono state attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2.- In particolare, del D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3- Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, – nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 – definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali";

all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

Alle attività indicate nei suddetti artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 468 del 1997, il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 3 ha aggiunto i "servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione" e "i trasporti e la connessa logistica", consentendo alle Regioni (e alle Province, nell’ambito della propria competenza) di "individuare attività aggiuntive a quelle …. funzionali allo sbocco occupazionale territoriale" dei "soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999", "in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastnitturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata".

Va sottolineato, infine che l’art. 13 del citato D.Lgs. n. 468 del 1997 dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito dalla L. n. 608 del 1996.

2.3.- La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili".

Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego.

Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato art. 1 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996, (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dall’indicato D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2) e anche nella successiva normativa (a partire dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 50).

Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori, di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (la L. n. 196 del 1997) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1.

Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

Nè tale conclusione risulta essere smentita dalla recente sentenza della Corte giustizia UE, 15 marzo 2012, n. 157, ove anzi non si è fatta distinzione tra le due situazioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità.

D’altra parte, per quel che riguarda in particolare i soggetti impegnati in lavori del tipo suindicato nella Regione Calabria (cui si riferisce il presente giudizio), va tenuto presente che la suddetta assimilazione ha trovato un esplicito riconoscimento nel D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 27, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, che sia pure soltanto ai fini della stabilizzazione ivi disposta, ha espressamente sancito l’equiparazione nella suindicata Regione dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità (ai sensi della L. n. 280 del 1997, art. 3, comma 1) a quelli inseriti in progetti di lavori socialmente utili (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 2, comma 1).

2.4- Con questi presupposti, l’incremento e la rivalutazione dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 e dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 – trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione originariamente fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), e poi attualizzata dalla successiva normativa.

2.5.- La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla L. n. 608 del 1996.

Del resto, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto.

Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi.

Anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compresi la rivalutazione e l’incremento, di cui si è detto.

3 – Conclusioni.

3.- In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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