Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 13 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto dal cittadino equadoregno C.C.F.J. avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza, in data 7.05.2010, aveva disposto in suo danno l’espulsione dal territorio dello Stato, come sanzione alternativa alla detenzione a mente del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5.

Osservavano a sostegno della decisione i giudicanti, che il reclamante aveva dedotto:

– il suo diritto all’unità familiare e la circostanza che egli viveva in Italia con la moglie, straniera e con una figlia in arrivo;

– di essere in possesso del permesso di soggiorno fin dal 2003, permesso del quale aveva chiesto il rinnovo;

– di non avere altri carichi pendenti;

– l’incostituzionalità della norma che vietava l’espulsione dello straniero convivente con cittadini italiani e non anche con stranieri regolarmente residenti in Italia, ragioni tutte ritenute infondate.

2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’interessato, personalmente, denunciandone l’illegittimità perchè inficiato, a suo avviso, da violazione di legge ( artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., art. 8 CEDU, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, 13, 19 e 28) e difetto di motivazione.

Deduce, in particolare, parte ricorrente che sussistono profili di dubbia costituzionalità nella mancata previsione del divieto di espulsione, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), anche in favore dello straniero convivente in Italia con il coniuge ed i figli stranieri, purchè regolarmente residenti nel nostro Paese.

Deduce altresì il ricorrente che non avrebbe il giudice a qua preso in considerazione le molteplici ragioni, connesse alla situazione familiare ed alla mancanza di vincoli nel Paese di origine, pure illustrati con l’atto di reclamo, nonchè il suo ottimo comportamento detentivo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni scritte per l’odierna camera di consiglio, chiedendo, motivatamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Quanto alla eccepita coerenza costituzionale della disciplina impeditiva dell’espulsione nei limiti delineati dal cit. T.U., art. 19, comma 2, lett. c), osserva la Corte che trattasi di questione già delibata dal giudice delle leggi con le ordinanze n. 156 del 2006 e 361 del 31.10.2007 e dichiarata in entrambe le occasioni manifestamente infondata sulla base del rilievo che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando "un corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia un’ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, carattere esplicitamente escluso nella fattispecie.

4.2 Nel resto non può che rilevarsi l’evidente aspecificità e genericità della doglianza in esame, inidonea ad incidere sulla motivazione impugnata, puntuale nel riconoscere la sussistenza dei requisiti di legge per l’adozione del gravato provvedimento, riconoscimento al quale il ricorrente nulla oppone (a parte la questione di costituzionalità appena detta) se non circostanze in fatto irrilevanti per legge ai fini della decisione impugnata.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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