Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43449

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31.3.2010 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, convalidava l’arresto di D.V. relativamente al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, eseguito il (OMISSIS), essendo il medesimo stato trovato sul territorio italiano, ancorchè destinatario di ordine di allontanamento entro cinque giorni dal 19.8.2009, emesso dal Questore di Bologna.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre: 1) violazione dell’art. 391 c.p.p., in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in ragione della mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione che non avrebbe fatto riferimento all’impossibilità di far luogo all’accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla impossibilità di accogliere il medesimo in centro di accoglienza, ragione per cui sussisterebbe un vizio genetico del provvedimento amministrativo; 2) violazione di legge in relazione all’art. 391 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) e in relazione all’art. 391 c.p.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 ed alla L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, comma 8: in data (OMISSIS) il datore di lavoro del ricorrente aveva presentato domanda per la regolarizzazione ex L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, domanda che faceva conseguire effetti sospensivi per tutti i procedimenti penali a carico dell’interessato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza senza rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Va premesso che all’epoca in cui l’arresto fu operato la questione era molto controversa, in ragione del fatto che vi era una direttiva europea in materia di procedure per i rimpatri di cittadini il cui soggiorno era irregolare che il nostro paese tardava a recepire; oggi la questione è superata, in quanto la fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130). Il ricorso va quindi accolto alla luce dell’evoluzione legislativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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