Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9200 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/2 – 9/6/10 la Corte d’Appello di Perugia – sezione lavoro ha respinto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti di cui in epigrafe avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva rigettato le loro domande dirette a sentir accertare che le convenzioni stipulate annualmente con la Scuola di lingue estere dell’esercito si erano tramutate in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962 e che fossero loro corrisposte le relative differenze retributive con regolarizzazione previdenziale.

La Corte territoriale ha rilevato che correttamente il primo giudice aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i rapporti svoltisi fino al 30/6/98, che in maniera del tutto condivisibile aveva qualificato quelli successivi come rapporti di collaborazione autonomi privi del carattere della subordinazione e che mai dei rapporti a termine con la Pubblica Amministrazione si sarebbero potuti convertire a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i predetti lavoratori, i quali affidano l’impugnazione a quattro motivi di censura.

In sintesi i ricorrenti rilevano in via preliminare che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera domanda, mentre in via principale deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su uno dei ricorsi riuniti in primo grado e per omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento dei danni del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5. Inoltre, i medesimi si lamentano dell’omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di subordinazione e della violazione e falsa applicazione delle norme sui contratti a termine di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2 e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5.

Resistono con controricorso il Ministero della Difesa e la Scuola lingue estere dell’Esercito che deducono, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

I ricorrenti depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Osserva la Corte che nella fattispecie risulta essere stato superato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, così come previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso in cassazione, termine la cui natura perentoria è espressamente sancita dall’art. 326 c.p.c., comma 1.

Invero, la sentenza impugnata fu notificata in data 6 luglio 2010, a cura dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, all’avv. Carlo Calvieri, quale procuratore domiciliatario degli odierni ricorrenti, presso lo studio del medesimo in Perugia alla via Bartolo n. 43 mediante consegna di una copia autentica dell’atto per ciascuno dei soggetti destinatari della notificazione stessa a mani dell’avv. G. B. Calvieri, collaboratore di studio del domiciliatario.

Oltretutto, tale elezione di domicilio risulta anche dall’intestazione della sentenza impugnata. Ciò nonostante il ricorso in Cassazione risulta essere stato consegnato per la notifica il 13 ottobre 2010 e notificato in pari data agli odierni enti intimati presso l’Avvocatura Generale dello Stato, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti alle spese del presente procedimento nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 50,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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