Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9199 Danno da infortunio Prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/1 – 24/5/10 la Corte d’appello di Cagliari – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione proposta dalla società Grafiche Ghiani s.r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che l’aveva condannata a risarcire al dipendente N.M. il danno, derivatogli dall’infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS), nella misura di Euro 164.607,00 e, per l’effetto, ha riformato la gravata decisione, assolvendo l’appellante dalle avverse domande e respingendo, nel contempo, l’appello incidentale svolto dal lavoratore. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla scorta delle seguenti considerazioni: – L’istruttoria aveva consentito di accertare che i sistemi già in dotazione alla macchina sulla quale si era verificato l’infortunio in esame non erano affatto inadeguati, che non esistevano sistemi di sicurezza ancor più validi degli stessi, che non era realistica la possibilità di individuare sistemi più evoluti, che il macchinario era privo di anomalie, che nessuna norma imponeva al datore di lavoro di intervenire sulla tipologia di cautele già realizzate dalla casa madre costruttrice del macchinario, che non era stato dimostrato che la datrice di lavoro fosse venuta meno all’obbligo di sorveglianza, che vi era stata una elusione cosciente ed assolutamente imprevedibile delle norme di sicurezza da parte del lavoratore infortunato di per sè già altamente specializzato. In definitiva, il comportamento posto in essere dal N. in occasione dell’infortunio presentava caratteri di abnormità ed imprevedibilità tali da rappresentare la causa esclusiva dell’evento, per cui non poteva essere addebitata all’appellante alcuna violazione delle norme sulla prevenzione dai rischi di infortunio sul lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il N., il quale affida l’impugnazione a sette motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Grafiche Ghiani s.r.l. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 47, 48, 82 e art. 2087 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per assenza e/o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, adducendo che la Corte d’appello non ha preso in considerazione il disposto di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82. Ricorda il ricorrente che tale norma impone la sicurezza assoluta del lavoratore nel caso di operazioni di pulizia per il cui svolgimento debba entrare a contatto con la macchina e che questa deve essere provvista di dispositivi che assicurino con certezza la posizione di fermo della stessa e dei suoi organi durante l’esecuzione di tali operazioni. L’altra violazione lamentata, rispetto alla quale il N. segnala l’assenza di motivazione, è quella derivante dalla mancata applicazione da parte della datrice di lavoro delle norme di cui al citato D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 48, con riferimento al divieto di pulire a mano gli elementi in moto delle macchine ed alla necessità che di tale divieto siano resi edotti i lavoratori con avvisi visibili.

2. Oggetto di denunzia del secondo motivo di doglianza è la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo. Sostiene il N. che, anche nell’ipotesi in cui non si volesse ravvisare nella fattispecie una forma di responsabilità oggettiva della società per la mancata osservanza delle citate norme di cautela, resta il fatto che la persistente incertezza sulle esatte modalità dell’incidente di cui trattasi, così come evidenziata dal medesimo giudice d’appello, non poteva non comportare, alla luce delle norme di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., una valutazione negativa a carico della datrice di lavoro, sulla quale ricadeva l’onere di dimostrare l’esatto svolgersi dell’accaduto e l’indicazione delle cause dell’infortunio, mentre sul punto la motivazione censurata appare a suo giudizio insufficiente.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, vale a dire della norma che impone la costante vigilanza datoriale atta a prevenire i pericoli per i dipendenti e della contradditorietà della motivazione al riguardo, chiedendo a questa Corte di accertare se il fatto che la datrice di lavoro lo avesse lasciato nelle condizioni di compiere un atto di non comune abilità ed esperienza, quale quello così definito dal giudice d’appello con riferimento all’episodio dell’infortunio, senza che nessuno gli avesse segnalato le possibili conseguenze del suo gesto, consentiva di qualificare come prevedibile il gesto da lui compiuto e di ritenere sussistente, di conseguenza, la colpa della parte datoriale per inadeguata sorveglianza.

4. Attraverso il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e art. 41 c.p., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando l’affermazione della Corte d’appello per la quale i suo comportamento poteva essere considerato come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Al riguardo il ricorrente sostiene che, anche se il comportamento del lavoratore fosse da considerare contrario ad una norma di prevenzione, ciò non basterebbe a ritenere la sua condotta connotata da abnormità, posto che le norme di prevenzione sono finalizzate a prevenire anche gli errori e le violazioni da parte de lavoratore.

5. Col quinto motivo è lamentata la violazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello circa il fatto che il sig. L. era in grado di esercitare la sorveglianza per il rispetto delle misure di sicurezza, la convenuta Grafiche Ghiani non aveva neppure allegato che il L. era stato specificamente delegato ad esercitare una tale forma di sorveglianza, per cui l’operato di quest’ultimo era da ritenere privo di qualsiasi rilievo giuridico.

6. Oggetto del sesto motivo di censura è la violazione degli artt. 2087 – 1218 -2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendosi che è erronea l’affermazione della Corte di merito per la quale il datore di lavoro non aveva alcun obbligo di adottare ulteriori misure cautelari, nè di installare sulla macchina accorgimenti tecnici ulteriori rispetto a quelli in dotazione, peraltro neppure indicati dall’infortunato. Sostiene, invece, il ricorrente che è obbligo del datore di lavoro, sul quale grava in caso di infortunio l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, verificare se il macchinario, a prescindere dalle indicazioni fornite dal produttore e dal venditore, sia perfettamente in regola con la sicurezza e suscettibile di esser reso sempre più sicuro alla luce dei suggerimenti derivanti dall’accresciuto progresso tecnologico.

7. Con l’ultimo motivo il ricorrente censura l’erroneità del mancato accoglimento dell’appello incidentale volto a contrastare la ritenuta sussistenza di un suo concorso di colpa nella causazione dell’evento.

Al riguardo il medesimo adduce che, anche a voler ipotizzare l’uso, da parte sua, di modalità scorrette nell’esplicazione dell’attività lavorativa, non poteva, comunque, ritenersi che le stesse fossero estranee all’area di rischio connessa al contesto lavorativo, per cui esse non integravano un evento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento dannoso.

Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che dalla lettura di alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata emergono elementi che non consentono di condividere il risultato cui è pervenuta la Corte di merito, sia nel considerare come non dimostrata l’elusione dell’obbligo di sorveglianza da parte della datrice di lavoro, sia nel ritenere come provata l’elusione cosciente ed assolutamente imprevedibile delle norme di sicurezza da parte del lavoratore infortunatosi.

Anzitutto, è la stessa Corte territoriale a supporre semplicemente che il N. si era infortunato perchè procedeva alla pulizia con la grata di sicurezza aperta, con la macchina in movimento ed il dispositivo di arresto (cosiddetto "micron") disattivato. In realtà una tale supposizione, già di per sè insufficiente a sorreggere la ricostruzione della dinamica causale dell’evento in termini di certezza, è contraddetta dalla successiva constatazione del medesimo giudicante in ordine al fatto che nessuno dei testi aveva dichiarato di aver realmente compreso le modalità dell’incidente, giacchè la macchina si sarebbe dovuta comunque bloccare al sollevamento di una delle grate di sicurezza. Tale incertezza di fondo è ben evidenziata nel momento in cui si esegue il resoconto delle testimonianze, che variano da quelle che hanno fatto riferimento all’ipotesi che il N. avesse incautamente inserito la mano nel tentativo di recuperare uno straccio a quelle che hanno, invece, semplicemente supposto una manomissione del "micron" del sistema di sicurezza, perfinire a quelle di chi, come il L., aveva dubitato che il "micron" fosse stato manomesso, reputando piuttosto che la macchina potesse essersi bloccata perchè lo straccio aveva causato l’inceppamento dei rulli. Orbene, già al cospetto di tali dubbi, ingenerati dalle differenti deposizioni concernenti le modalità dell’azione che determinò l’infortunio, non è convincente il giudizio finale cui è approdata la Corte di merito per la quale vi fu certamente una elusione cosciente ed assolutamente imprevedibile delle norme di sicurezza da parte del lavoratore infortunato.

Oltretutto, nella sentenza è anche riportato il contenuto del libero interrogatorio reso dal N., il quale riferì che a seguito di sua segnalazione la datrice di lavoro non aveva provveduto a far riparare tutte e quattro le grate, in quanto una di esse era rimasta disattivata.

Ma la motivazione è altrettanto carente nella parte in cui riferisce dell’accertata esistenza di una prassi anomala instauratasi in azienda, vale a dire l’abitudine dei dipendenti di intervenire sui meccanismi di sicurezza delle macchine allo scopo di rendere più celeri le operazioni di pulizia, prassi che secondo il giudicante era da considerare riferita ad un episodio isolato del passato, di per sè inidoneo a supportare il dubbio che i titolari o i preposti della tipografia non solo conoscessero ma, anzi, avallassero le condotte elusive poste in essere dai lavoratori. In sostanza il giudice d’appello fa discendere il convincimento della mancanza di qualsiasi responsabilità della datrice di lavoro per aver tollerato una tale prassi dalla circostanza che si era verificato solo un precedente, senza considerare che l’ulteriore infortunio occorso al N. contribuisce, al contrario, a dar forza a quanto riferito dal teste P. in ordine al fatto che quando G. o altri responsabili si accorgevano che gli operai attuavano la suddetta prassi anomala essi intervenivano rimproverandoli aspramente. Orbene, il solo dubbio che i responsabili dell’azienda fossero a conoscenza della suddetta prassi non consente, da una parte, di escludere che la datrice di lavoro fosse ben consapevole del fenomeno ed autorizza, dall’altra, a ritenere che sulla medesima ricadeva l’onere di provare di aver esercitato la dovuta vigilanza atta a prevenire il compimento di tali operazioni pericolose.

D’altra parte l’importanza, in siffatta materia, del rispetto della norma di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, la cui erronea applicazione è stata nella fattispecie denunziata dal ricorrente, è stata in passato ribadita da questa Corte, allorquando (Cass. Sez. lav. n. 3453 del 26/05/1981) si è affermato che "ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 115 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), integrato dalle Disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 72 e 82 dello stesso decreto, le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi tali da garantire l’incolumità del lavoratore anche nella fase di registrazione e di riparazione delle macchine stesse.

Conseguentemente, nel caso in cui tali norme di sicurezza non siano state osservate dal datore di lavoro, la responsabilità di costui in ordine all’infortunio subito dal lavoratore non può essere esclusa per il semplice fatto che sia emersa la negligenza, la imprudenza o l’imperizia dell’infortunato, dovendo invece accertarsi se un tale comportamento del lavoratore sarebbe rimasto privo di rilevanza causale ove le norme di sicurezza suddette fossero state rispettate e se sussista, quindi, un nesso di causalità necessaria tra la violazione di esse e l’evento dannoso".

Eguale discorso è a farsi per la lamentata violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 47 e 48, posto che questa Corte ha avuto modo di esprimersi al riguardo statuendo (Cass. sez. lav. n. 6691 del 06/04/2004) che "in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 48, prescrive l’uso di mezzi idonei ad evitare il pericolo allorquando per particolari esigenze tecniche si debba procedere alla pulizia a mano di organi o elementi in moto delle macchine, mentre l’art. 47 dispone che, in caso di rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine, devono essere adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva; la verifica del rispetto di tali norme, va effettuata non solo con riguardo alla procedura di pulizia adottata, ma anche con riguardo ad eventuali "prassi" di pulizia che risultassero adottate dai lavoratori a conosciute o conoscibili dal datore di lavoro, così da indurre alla installazione di mezzi e misure atti ad eliminare o ridurre al minimo tale pericolo per gli addetti. (Nella specie, per l’eliminazione dei residui di lavorazione dagli organi in movimento erano previsti getti alternati o acqua calda o fredda, tuttavia era risultato che talvolta qualche residuo veniva anche tolto dagli operai con le mani, a macchina in moto)".

In definitiva, "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare i lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la configurabilità di un comportamento abnorme nel fatto del dipendente che accedeva alla macchina cui era addetto – una pressa- da un lato non previsto, giungendo ad inserire le mani nella macchina per estrarre un pezzo rimasto incastrato, in quanto tale zona non era dotata di adeguate protezioni, atte ad evitare la possibilità di tale comportamento imprudente da parte del lavoratore)" (Cass. sez. lav. n. 5493 del 14/03/2006; in senso conforme v. Cass. sez. lav. n. 19559 del 13/09/2006).

Pertanto, il ricorso va accolto. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e che il procedimento va rinviato per un nuovo esame del merito della vicenda alla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari che si atterrà ai principi sopra richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *