Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9198

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del lavoro di Cosenza, in accoglimento dei ricorsi presentati da L.M. e F.E., istruttori di piscina, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato con il Consorzio cosentino gestione impianti sportivi – COGEIS- con condanna di quest’ultimo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui alla sentenza.

Sull’appello del Cogeis la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 1.12.2009 lo rigettava.

La Corte territoriale, ricostruito l’orientamento della Suprema Corte in ordine agli elementi distintivi della "subordinazione" ex art. 2094 c.c., rilevava che dalla prova espletata emergeva che gli appellati avevano lavorato tutti i giorni come istruttori di nuoto dei clienti della struttura con suddivisione in fasce orarie, nonchè nell’attività di riabilitazione. I turni ed il numero necessario di istruttori venivano trimestralmente stabiliti dal Cogeis; secondo alcuni testi gli istruttori si riunivano, per stabilire tra di loro la suddivisioni in turni, ma per la Corte tale elemento non era sufficiente per determinare la qualificazione come di lavoro autonomo della prestazione. La Corte osservava che di tale suddivisioni aveva solo genericamente riferito un teste e che comunque l’attività di riabilitazione si svolgeva sempre di mattina e richiedeva la presenza continuativa dello stesso istruttore. Tale ultima attività- secondo la Corte-giustificava la ritenuta natura subordinata del rapporto, in quanto l’organizzazione nel suo complesso non poteva che fare riferimento al Consorzio, essendo il contenuto della prestazioni determinato in base alle indicazioni da parte delle strutture sanitarie. Tale attività doveva considerarsi prevalente, tanto che la cessazione del rapporto si era determinata proprio per il venire meno della già stipulata convenzione con la ASL n. (OMISSIS) di Cosenza.

Era stato quindi dimostrato l’assoggettamento da parte degli appellati al potere direttivo del Consorzio, unitamente all’osservanza di un orario di lavoro e dalla precostituzione dei turni almeno per quanto riguardava il lavoro svolto.

Ricorre il Consorzio con due motivi; resistono gli intimati con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2094 c.c. e art. 2222 c.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Non sussistevano gli elementi della subordinazione. I turni erano autonomamente gestiti, i compensi erano variabili, non occorreva fornire alcuna giustificazione in caso di assenza, come era emerso dalla espletata prova testimoniale. Si trattava di rapporti para- subordinati (come emergeva dai contratti sottoscritti) e comunque sussisteva una indubbia incertezza probatoria; l’onere di dimostrare che in realtà i rapporti lavorativi avessero avuto uno svolgimento di fatto riconducibile alla schema negoziale di cui all’art. 2094 c.c., era a carico dei ricorrenti, onere che non era stato assolto.

Il motivo è infondato. E’ principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte quello per cui "spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/2011, Cass. n. 3387/2011, Cass. n. 811/1993); la Corte territoriale ha attentamente valutato n le modalità concrete con cui si è svolto il rapporto lavorativo di cui è processo ed ha accertato che, come già accennato in premessa, per quanto riguardarla l’attività di riabilitazione che si svolgeva solo di mattina, questa richiedeva comunque la presenza continuativa della stesso istruttore, che quindi non poteva variare l’orario o essere sostituito con un collega. Tale ultima attività-secondo la Corte- giustificava la ritenuta natura subordinata del rapporto, in quanto I’ organizzazione nel suo complesso non poteva che fare riferimento al Consorzio, essendo il contenuto della prestazioni determinato in base alle indicazioni da parte delle strutture sanitarie. Tale attività doveva considerarsi prevalente, tanto che la cessazione del rapporto si era determinata proprio per il venire meno della già stipulata convenzione con la ASL n. (OMISSIS) di Cosenza.

Era stato quindi dimostrato l’assoggettamento da parte degli appellati al potere direttivo del Consorzio, unitamente all’osservanza di un orario di lavoro e dalla precostituzione dei turni almeno per quanto riguarda il lavoro svolto. Si tratta di una motivazione congrua e logicamente coerente che dimostra la sussistenza di indici determinanti per la qualificazione giuridica del rapporto secondo lo schema contrattuale di cui all’art. 2094 c.c. con puntuali riferimenti alle dichiarazioni istruttorie (sulla necessità, proprio in riferimento ad istruttori di nuoto, di attenersi allo svolgimento di fatto del rapporto cfr. Cass. n. 6114/1998). Per contro le censure di cui al motivo sono di mero fatto, come tali inammissibili in questa sede, e del tutto generiche in quanto si contesta quanto affermato in sentenza senza alcun ancoraggio circostanziato alle risultanze processuali.

Con il secondo motivo si allega l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Non era stata dimostrata neppure per l’attività di riabilitazione l’impossibilità per i lavoratori di farsi sostituire o di modificare l’organizzazione del lavoro. Inoltre il teste R. aveva smentito che il Consorzio emanasse direttive ai lavoratori.

Il motivo è analogamente infondato in quanto come il primo motivo, solleva questioni di mero fatto, inammissibili in questa sede. Si contesta che per l’attività di riabilitazione non vi fosse possibilità per gli intimati di cambiare il turno o farsi sostituire, ma a fronte di un accertamento da parte della sentenza impugnata non vi è alcun specifico richiamo alle risultanze probatorie; anche le dichiarazioni del R. (già esaminate in specifico nella sentenza impugnata) che avrebbe escluso per tale attività l’esistenza di un controllo e di una direzione della prestazione ad opera della Cogeis non sono state riportate nè esaminate in dettaglio, sicchè la doglianza oltre che di fatto è inammissibilmente generica. Peraltro la Corte territoriale ha già congruamente e logicamente messo m evidenza che tale ultima attività avveniva sulla base di una convenzione tra il Cogeis e le strutture sanitarie pubbliche e pertanto appare altamente improbabile che i lavoratori addetti alla riabilitazione potessero essere immuni da controlli che attenevano ad un rapporto convenzionale fiduciario stipulato a monte tra il datore di lavoro e la ASL, dal cui regolare e corretto svolgimento (terapia prescelta, modalità, periodo etc.) il Cogeis si era assunto la responsabilità. Si tratta quindi, in conclusione, di censure generiche e di merito, che non offrono neppure una plausibile ricostruzione della vicenda processuale.

Si deve pertanto rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 60,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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