Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9196 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M. impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla datrice di lavoro Saint Gobain- Vetrotex Italia, s.p.a. e chiedeva al Tribunale di Savona di dichiararlo illegittimo con ordine alla Saint Gobain di reintegrazione del L. nel posto di lavoro e con condanna al risarcimento dei danni; la detta società si costituiva in giudizio allegando la legittimità del recesso. Il Tribunale del lavoro di Savona accoglieva, con sentenza del 26.11.2007, la domanda sottolineando come nella lettera di recesso la stessa Saint Gobain avesse richiamato accordi intercorsi con Vigile dell’ordine s.r.l., cui era stato ceduto il ramo d’azienda cui apparteneva il ricorrente, che prevedevano la riassunzione in capo alla cedente qualora si verificassero alcune condizioni, il che dimostrava come esistessero ancora posizioni lavorative attribuibili al ricorrente, sicchè non era stato dimostrato l’impossibilità di un repechage del L..

Sull’appello della Saint Gobain la Corte di appello di Genova con sentenza del 21.10.2009 lo accoglieva. La Corte rilevava che era dato incontestato che vi era stata una successione di ramo d’azienda relativa al servizio di portineria ove operava il L., in quanto l’attività era stata esternalizzata come da accordo anche sindacale.

Il posto era stato soppresso e non sussisteva alcun obbligo di repechage in quanto il dipendente non aveva in realtà perso il suo posto di lavoro essendo passato alle dipendenze della società cessionaria.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il L. con due motivi; resiste la società intimata con controricorso. Il L. ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2112 e 1406 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Non ricorreva un caso di applicazione dell’art. 2112 c.c. in quanto il servizio di portineria ove era addetto il ricorrente difettava dell’elemento dell’autonomia organizzativa e funzionale. Anche in giudizio la Saint Gobain Vetrotex spa aveva solo dedotto la legittimità del recesso intimato. La cessione del rapporto di lavoro presupponeva il consenso del lavoratore, nella fattispecie inesistente.

Il primo motivo non appare fondato. La qualificazione dell’atto di recesso risulta accertata in primo grado come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e come riconosce la stessa sentenza di appello sul punto non vi è stata impugnazione (pag. 4 della motivazione, terzo capoverso: "come già rilevato dal Tribunale e sul punto non vi è stata impugnativa la controversia riguarda la mera risoluzione del rapporto intimata dalla Società al L. con lettera del 21 maggio 2002, risoluzione necessitata secondo la Società dall’avvenuto trasferimento in appalto ad impresa esterna del servizio di portineria dello stabilimento e dall’impossibilità di reimpiego del L. in altra posizione nello stabilimento di Vado Ligure) sicchè il thema decidendum è limitato alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per l’atto di risoluzione e cioè la soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di repechage. Appare quindi del tutto superfluo stabilire se vi stato in effetti un trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. e se il servizio (di portineria) cui era addetto il L. godesse di autonomia organizzativa e funzionale; difetta pertanto un interesse del lavoratore all’accoglimento del primo motivo.

Con il secondo motivo di deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’impossibilità di un repechage era un presupposto del recesso e quindi operante per tutti i casi. Emergeva dalla prova per testi e dagli stessi accordi sindacali che esistevano altre posizioni lavorative in azienda.

Il motivo è fondato e pertanto va accolto nei limiti di cui alla motivazione. La qualificazione del recesso appare ormai cristallizzata come per "giustificato motivi oggettivo" per le ragioni evidenziate supra: pertanto il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare nel merito i motivi di gravame concernenti l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per l’intimazione di un licenziamento con la causale prima ricordata e cioè la soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di un repechage, essendo del tutto irrilevante- vista la qualificazione ormai cristallizzata dell’atto di recesso- che il ricorrente fosse stato coinvolto in un trasferimento di ramo d’azienda. Va peraltro sottolineato che la tesi sostenuta in sentenza appare in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui l’onere della prova dell’impossibilità di repechage da parte del datore di lavoro è strettamente dipendente dall’avvenuta risoluzione del rapporto per la causale di un allegato "giustificato motivo oggettivo" e quindi non può di certo essere sostituito, una volta che il recesso sia stato così qualificato, con l’allegazione di occasioni di lavoro conseguenti ad un eventuale trasferimento di azienda ex 2112 c.c. (cfr. cass. n. 6552/09; Cass. n. 4068/2008, Cass. n. 4050/2004).

Pertanto il Giudice di rinvio dovrà valutare nel merito la sussistenza dei presupposti di legittimità dell’intimato licenziamento e cioè non solo la soppressione del posto di lavoro, ma l’impossibilità di repechage nell’ambito della società che ha intimato il licenziamento medesimo.

Conseguentemente va accolto il secondo motivo di ricorso (rigettato come già detto il primo) e va cassata in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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