Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.L. ed altri due litisconsorti in epigrafe indicati, nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dei benefici contributivi per l’esposizione all’amianto.

2. La Corte d’appello riteneva, all’esito della consulenza tecnica espletata e condividendo le conclusioni dell’ausiliare, sussistente la soglia di rischio sulla base del criterio della ragionevole probabilità.

3. L’INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Gli assicurati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

5. Con i due motivi di ricorso l’INPS denuncia nullità della sentenza per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione (art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’INPS si duole che la corte territoriale abbia rigettato il gravame senza motivare le ragioni della decisione ed esplicitare le ragioni del rigetto del gravame e senza valutare i profili di censura rassegnati dall’appellante.

6. Osserva il Collegio che la concisa statuizione della Corte territoriale non è in alcun modo attinente alle censure svolte con i motivi di gravame con i quali l’INPS si doleva perchè: 1) era risultato del tutto omesso l’accertamento della presenza di polveri di amianto nell’ambiente di lavoro con valori superiori ai limiti individuati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 per 8 ore al giorno per 40 ore settimanali e per non meno di 10 anni; 2) il consulente tecnico officiato in primo grado non aveva compiuto alcuna indagine tecnica specifica da cui poter concretamente risultare la percentuale di polveri di amianto in misura rilevante negli ambienti di lavoro e l’effettiva esposizione dei lavoratori; 3) la genericità della consulenza tecnica, limitatasi a descrivere tipi di mansioni che potevano esporre i lavoratori senza precisare livello di esposizione e relativa durata; 4) la relazione peritale era priva di obiettivi riscontri in merito alla presenza di amianto ed all’effettiva esposizione a rischio dei ricorrenti; 6) sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico la domanda non era meritevole di accoglimento giacchè l’ausiliare aveva ritenuto l’esposizione bassa, solo talvolta con superamento dei valori soglia.

7. La Corte territoriale, pur premettendo la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, postula l’esposizione ultradecennale all’amianto in misura superiore a 100 fibre per litro, ha da un lato ritenuto di condividere le conclusioni dell’ausiliare, fissando, tuttavia, la sussistenza della soglia di rischio sulla base del criterio di ragionevole probabilità, dall’altro meramente richiamato, nell’iter argomentativo, con estrema sintesi le critiche svolte dall’INPS, in termini di "ctu insufficientemente supportata da elementi concreti", senza, tuttavia, sviluppare in alcun modo una compiuta disamina e una susseguente valutazione della fondatezza/infondatezza delle censure sollevate.

8. L’iter argomentativo della statuizione impugnata esibisce, pertanto, il mancato esame dei motivi specifici denunciati in appello e delle deduzioni critiche dell’odierna parte ricorrente.

9. Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto. Discende la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio per il riesame alla Corte d’appello designata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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