Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43366 Detenzione abusiva e omessa denuncia Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.G., imputato dei reati di cui agli artt. 678 e 697 c.p., per aver detenuto n. 21 cartucce e grammi 900 di polvere da sparo all’interno della sua abitazione, senza averne fatto denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza e senza licenza dell’autorità, con sentenza del 10.1.2008 veniva condannato dal Tribunale di Brindisi alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 150,00 di multa, previa diversa qualificazione della condotta contestata ai sensi dell’art. 678 c.p., imputata dal giudicante all’ipotesi di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, con la unificazione dei reati per la continuazione ed il riconoscimento sia delle attenuanti generiche che di quella relativa alla lieve entità del fatto a mente della L. n. 895 del 1967, art. 5. 2. La sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce con pronuncia resa il 15.5.2010. 2.1 La Corte di merito, replicando ai motivi di gravame, osservava che sia la detenzione delle 21 cartucce, che dei 900,00 grammi di polvere da sparo, risultava realizzata in assenza di denuncia all’autorità del loro acquisto, non potendo a ciò sostituirsi la eventuale comunicazione delle relative vendite da parte delle armerie venditrici, comunicazioni nello specifico provate soltanto per l’acquisto delle cartucce e non per quello della polvere da sparo e rispondenti comunque a funzione di controllo diversa dalla denuncia imposta dalla legge all’acquirente.

2.2 Quanto poi alla disciplina di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97, che riconosce la legittimità di depositi inferiore ad un certo limite in assenza di licenze amministrative ed invocata difensivamente al fine di escludere la colpevolezza dell’imputato dalla contestazione relativa alla detenzione della polvere da sparo, osservava la Corte distrettuale che tale norma trova applicazione soltanto in materia di licenza per il deposito o il trasporto di esplosivi rilasciata dal Prefetto e non contiene alcuna deroga agli obblighi sanzionati dal precedente R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38. 3. Ricorre avverso detta sentenza l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, che ne denuncia l’illegittimità per violazione dell’art. 697 c.p. e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97 e per difetto di motivazione.

3.1 Deduce in particolare la difesa ricorrente, quanto alla violazione di legge, che l’art. 97 citato autorizza a tenere in deposito senza licenza alcuna dell’autorità, nella specie il Prefetto, gli esplosivi di prima categoria in quantità inferiore a kg. 5, gli artifici in quantità non superiore a Kg. 25, le cartucce di fucile da caccia caricate a polvere in numero non superiore a 1500, limiti questi rispettati nella fattispecie sia in riferimento alla cartucce, reperite in numero di 21, sia per la polvere da sparo, del peso di gr. 900,00, come da verbale di sequestro.

3.2 Denuncia altresì la difesa ricorrente con il secondo motivo di impugnazione che la norma derogatoria annulla, nello specifico, l’obbligo generale di denuncia.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Giova prendere le mosse dal dettato normativo. Dispone l’art. 97 del regolamento al TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773):

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchè duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonchè detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

4.2 Tali precisi limiti sono formulati, come reso palese dalla lettera della legge, ai soli fini della prevenzione da infortuni e disastri (in tale senso appare esplicito il titolo 11 del citato regolamento) per cui se il quantitativo di esplosivo è superiore a tale limite, esso ha una oggettiva potenzialità offensiva e micidiale ed occorre munirsi di apposita licenza per poterlo detenere ed in mancanza di essa è configurabile l’ipotesi delittuosa di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 (così, Cass., Sez. 1, 16/06/1992).

Consegue da tale premessa che la possibilità riconosciuta dall’art. 97 Reg. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di detenere esplosivi fino al peso di cinque chili ovvero di detenere i quantitativi di artifici e cartucce nei limiti anzidetti senza necessità di richiedere l’apposita licenza, limiti come detto posti a tutela della pubblica incolumità, non elimina l’obbligo sancito dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 di denunciare la detenzione all’autorità di p. s., trattandosi, come opportunamente messo in evidenza dalla Corte distrettuale, di obbligo la cui ratio legis è diversa da quella a fondamento della disposizione regolamentare, dappoichè posto a tutela dell’ordine pubblico (Cass. peti., 18/11/1985, rv 171747). Nel caso di specie, pertanto, l’imputato non aveva certo l’obbligo della licenza per detenere le munizioni in sequestro, ma sul medesimo incombeva l’obbligo della denuncia all’autorità di P.S..

5. Il ricorso va pertanto rigettato ed la rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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