Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9193 Contributi figurativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame svolto da T.O. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, nei confronti dell’INPS, ai fini della maturazione del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’accredito figurativo dei contributi per maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, per aver effettuato il versamento di 260 contributi settimanali in costanza di rapporto lavorativo.

2. Il primo giudice ha ritenuto che la contribuzione quinquennale di cui alla citata legge dovesse essere fatta valere nell’ambito dell’assicurazione nazionale e che i contributi versati all’estero potessero essere computati solo ai fini della prestazione e non per l’accredito della contribuzione figurativa.

3. L’assistita ha proposto gravame.

4. Per la Corte d’appello la lavoratrice non aveva riscatto i cinque anni di contribuzione cui è condizionato l’accredito; non aveva richiesto il trasferimento nella posizione contributiva italiana della contribuzione versata in Svizzera, come pure sollecitata, in ossequio all’accordo bilaterale Italia-Svizzera, onde sorgeva il dubbio che la lavoratrice avesse fruito di posizione previdenziale presso quello Stato estero.

s. L’assicurata propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

6. L’Inps resiste con controricorso.

Motivi della decisione

7. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, con riferimento agli artt. 1, 18, 44 del Regolamento CEE 1408/71, si duole che la corte territoriale abbia ritenuto inapplicabile, nella specie, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, sul presupposto dell’insussistenza della provvista contributiva di almeno 5 anni esclusivamente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS ..acquisita anche tramite riscatto o trasferimento della contribuzione versata in Svizzera. Assume la ricorrente che l’art. 25 citato prevede che i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui al D.Lgs. n. 151, artt. 16 e 7, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro senza l’ulteriore condizione dell’effettuazione o valenza di tale periodo nell’ambito dell’assicurazione nazionale, sicchè il requisito contributivo minimo deve ritenersi integrabile anche con la contribuzione versata in Svizzera.

8. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

9. La doglianza, fondata sull’applicabilità del criterio della totalizzazione per integrare il requisito minimo contributivo al fine di riconoscere alla lavoratrice il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di maternità, non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata giacchè la corte territoriale, come già esposto nello storico di lite, non ha escluso che il requisito contributivo minimo potesse ritenersi integrabile anche con la contribuzione versata in Svizzera, ma ha fondato la statuizione sulla mancanza, nella specie, dei presupposti di fatto per l’accredito figurativo: la contribuzione almeno quinquennale versata all’estero e riscattata presso l’ente previdenziale nazionale, il mancato trasferimento nella posizione contributiva italiana della contribuzione versata in Svizzera per l’ipotetica, e pur legittima, fruizione di posizione previdenziale presso quello Stato estero, comunque non valida come astratto requisito per l’accredito figurativo dei periodi di maternità.

10. L’apprezzamento di fatto così compiuto dalla corte territoriale, riservato al giudice di merito e come tale incensurabile in sede di legittimità, avrebbe dovuto essere dalla ricorrente idoneamente censurato non già attraverso la deduzione dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge perchè implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa, ma criticando, puntualmente, la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dai Giudici del gravame su di un piano esterno all’esatta interpretazione della norma di legge che, impingendo nella tipica valutazione del giudice di merito, avrebbe dovuto essere adeguatamente censurata, in questa sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

11. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, conseguendo, ove il motivo non rispetti tale requisito, l’intangibilità, siccome non oggetto di idonea censura, della ratio decidendi, che sostiene il decisum.

12. In definitiva il ricorso va quindi rigettato.

13. Sebbene soccombente, la ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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