Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 26.11.2010, il Tribunale di Mistretta, in composizione monocratica, condannava M.M. in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p. per non aver ottemperato all’ordinanza sindacale del 31.7.2008, con cui le veniva ingiunto di eliminare ogni stato di pericolo relativo a fabbricato ubicato in (OMISSIS) nella sua titolarità, tra la (OMISSIS), per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica. Era stato infatti accertato in sede dibattimentale che i lavori erano stati eseguiti dai vigili del fuoco, proprio a causa dell’inerzia della ricorrente. Di qui la condanna alla pena di Euro 100 di ammenda.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata per dedurre:

2.1 violazione e falsa applicazione dell’art. 546 c.p.p., comma 3:

non sarebbe stato dato atto dei criteri seguiti per la determinazione della pena; inoltre sarebbe nullo il dispositivo della sentenza proprio per la incompletezza sui criteri adottati.

2.2 violazione e falsa applicazione dell’art. 547 c.p.p., per carenza e contraddizione della motivazione: mancherebbe l’indicazione degli elementi a sostegno della decisione che ha trascurato la testimonianza di L.M.F., che aveva escluso che a partire dal momento in cui fu notificata l’ordinanza sindacale si fossero verificati distacchi di parti del fabbricato o crolli.

2.3 inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p., norme a cui il giudice a quo non fa alcun cenno, incorrendo in un difetto di motivazione.

2.4 assoluta carenza e contraddittorietà della motivazione:

mancherebbero le indicazioni degli elementi su cui è fondata la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato. Il fatto che non si siano verificati crolli o distacco di parti del fabbricato nel periodo successivo alla notifica dell’ordinanza sindacale è stato correttamente valutato come circostanza del tutto irrilevante nell’economia della decisione, cosicchè si giustifica la sottovalutazione della testimonianza L. M., visto che ciò che rileva è la mancata esecuzione delle opere richieste per la sicurezza pubblica. Opere che come è stato dato atto in sentenza sono state eseguite dai vigili del fuoco, su incarico del comune, nell’inerzia della prevenuta. Il giudizio di colpevolezza dell’imputata non si espone quindi alle censure mosse, che non hanno alcuna fondatezza.

Quanto alla sanzione, la mancata esplicitazione del calcolo della pena non può costituire vizio di legittimità, se solo si consideri che il giudice a quo ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ha inflitto solo la pena pecuniaria, nella misura di Euro 100, manifestando nei fatti la valutazione in termini di assoluta lievità del fatto e dunque adempiendo all’obbligo di buon governo del suo potere discrezionale.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducile a colpa della ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto dell’art. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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