T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10290

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti, nella qualità di eredi del loro dante causa, hanno esposto di aver instaurato un giudizio innanzi al Tribunale di Nola nei confronti dell’INPS per sentire dichiarare il loro diritto a percepire le provvidenze economiche di cui alla l. 118/1971 art. 13, con condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;

Considerato che i ricorrenti hanno soggiunto che, con decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma in data 1° giugno 2009, depositato in cancelleria il 7 dicembre 2009, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere in favore di ognuno degli istanti la somma di Euro 3.250,00, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali fino al saldo effettivo;

Considerato che i ricorrenti hanno ancora evidenziato che il convenuto, competente ad eseguire il decreto notificato il 13 aprile 2010, non ha a tutt’oggi provveduto a liquidare la somma dovuta e che avverso tale decreto della Corte di Appello di Roma non è stata proposta impugnativa in Cassazione, come certificato dal timbro apposto sul decreto in data 21 luglio 2010;

Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia di ottemperare al giudicato, ossia di corrispondere la somma di Euro 3.250,00 cadauno a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali su tale importo fino al saldo effettivo;

Rilevato che i ricorrenti hanno altresì chiesto di disporre un termine all’amministrazione per provvedere a quanto sopra, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi in cui perduri l’inottemperanza nonché di fissare la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), d.lgs. 104/2010;

Ritenuto che – nulla avendo dedotto l’amministrazione resistente, la quale non si è costituita nel presente giudizio – sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza nei sensi di seguito specificati;

Ritenuto che, per l’effetto, il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., debba provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 7 dicembre 2009, corrispondendo a ciascun ricorrente l’importo di Euro 3.250,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla data del decreto (7 dicembre 2009);

Ritenuto che, ove l’Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, i relativi adempimenti saranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta);

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a. in quanto sino alla data di effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali sulla sorte capitale;

Liquidate le spese del giudizio in Euro 500,00 (cinquecento/00) e poste le stesse a carico dell’amministrazione resistente ed a favore, in parti uguali, dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 7 dicembre 2009, provvedendo alla corresponsione degli importi specificati in motivazione e dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), in favore, in parti uguali, dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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