Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 31 maggio 2010 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro il quale, all’esito di giudizio abbrevialo, aveva dichiarato S.W. colpevole del reato previsto dall’art. 495 c.p. (capo a) nonchè del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, (capo b), accertati in (OMISSIS), e lo aveva condannato, uniti i reati a mente dell’art. 81 c.p., alla pena di mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l’imputato, il quale lamenta, esclusivamente in relazione al reato sub b) violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omessa considerazione della sua domanda di regolarizzazione ai sensi della L. n. 102 del 2000.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per una ragione diversa da quella prospettata nel ricorso, legata alla successione di leggi penali nel tempo.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, lett. che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), hanno stabilito che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett., ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomuni tari irregolari.

Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, limitatamente al reato in discussione (capo a). Per l’effetto va rideterminata la pena in mesi otto di reclusione, tenuto conto che il giudice di merito aveva fissato la pena per il reato sub a) in anni uno, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena di due mesi, così rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 495 c.p. in otto mesi di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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