T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare fondato;

ATTESO che parte ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d’Italia in Lagos con la seguente motivazione: " sussistono fortissimi dubbi circa la sua vera identità; infatti sul Nulla Osta è indicato un passaporto diverso da quello presentato n. A02423678 da lei";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone con un’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per insufficienza e/o erroneità della motivazione, presupposto erroneo, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, osservando che il diniego è immotivato perché non rappresenta le ragioni per cui la sua identità non sarebbe certa, sol perché il numero del passaporto presentato al momento di chiedere il nulla osta non coincideva quello che egli ha presentato al Consolato; ed espone pure che il difetto di istruttoria è tanto più evidente se si considera che non emergono i presupposti giuridici sui quali esso deve fondarsi;

CONSIDERATO che con istruttoria disposta con ordinanza n. 5551 del 21 giugno 2011 la sezione ha proprio richiesto all’Amministrazione degli Affari Esteri di precisare da quale elemento in particolare avesse dedotto la divergenza della identità dell’interessato, posto che la fotografia sul passaporto smarrito e per il quale il ricorrente aveva presentato la copia in giudizio, nonché la fotografia sul nuovo passaporto rilasciatogli dalla competente autorità sembrano riferirsi a persona avente gli stessi connotati;

RILEVATO che l’Amministrazione ancorché con la difesa in giudizio avesse già rappresentato la difficoltà di effettuare accertamenti di tal fatta, ma constatato che la fotografia recata dal passaporto A2898927A che scadeva il 2 marzo 2010 appare riferirsi a persona avente gli stessi connotati di quella recata dal passaporto A02423678, sicchè, in assenza di diversa posizione dell’Amministrazione non può che accogliersi la censura del ricorrente relativa alla carente motivazione del diniego esaminato;

RITENUTO che, pertanto, il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il diniego di visto per lavoro subordinato n. 953 emesso dal Consolato d’Italia in Lagos in data 9 marzo 2011 nei confronti del ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione degli esteri;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di visto per lavoro subordinato n. 953 emesso dal Consolato d’Italia in Lagos in data 9 marzo 2011 nei confronti del ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione degli esteri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

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