Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-06-2012, n. 9188 Responsabilità amministrativa o contabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, in sede di appello, ha confermato sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, che condannava C.G., T.A., P.D. e I.F. amministratori-sindaci prò tempore e presidente della commissione aggiudicatrice – al risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine cagionati al Comune di Forio d’ischia, per l’affidamento ad un’A.t.i. di lavori di realizzazione dell’impianto fognario del Comune mal progettati, sottoposti a varianti indebite, mal realizzati ed avendo dall’A.t.i.

ricevuto tangenti per la aggiudicazione dei lavori.

La Corte dei Conti ha affermato la propria giurisdizione, in considerazione del collegamento funzionale dei convenuti-appellanti con il Comune, tale da incidere sull’affidamento e sull’esecuzione dei lavori, e, comunque, in considerazione dell’incidenza dannosa della loro opera, anche se svolta prima dell’instaurazione del rapporto di servizio, sull’affidamento e sull’esecuzione dei lavori del Comune.

La Corte ha, inoltre, respinto l’eccezione opposta dagli incolpati ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, convertito in L. n. 102 del 2009, che sancisce la nullità degli atti processuali posti in essere dalle Procure della Corte dei Conti in violazione del divieto di esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine dell’Ente pubblico prima della conclusione del processo penale. In proposito, ha rilevato che la nullità prevista dalla disposizione evocata era inapplicabile alla fattispecie (secondo puntualizzazione di diritto transitorio contemplata nella disposizione medesima) per il fatto che, anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione (5.8.2009), era stata pronunziata sentenza (ancorchè non definitiva): la sentenza di primo grado pubblicata il 24.4.2009.

Avverso la decisione di appello, C.G., T.A., P.D. e I.F., propongono distinti ricorsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1, deducendo difetto di giurisdizione del giudice contabile, in varia prospettiva.

Il Procuratore Generale contabile resiste con controricorsi.

T.A. e C.G. illustrano le proprie ragioni anche con memoria.

Motivi della decisione

1. – I ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. – La questione di giurisdizione è dedotta in duplice prospettiva.

2.1. – P.D. e I.F., in principalità ed in assoluto, fanno rilevare la carenza del requisito del collegamento funzionale con il Comune, assumendo che, al momento dei fatti all’origine dell’azione di responsabilità (designazione dell’impresa aggiudicataria), non erano legati al Comune da rapporto di servizio:

il primo sul presupposto che, al tempo, non rivestiva la qualità di segretario comunale e che la qualità di componente della commissione aggiudicatrice dei lavori in questione, valorizzata dai giudici contabili, non poteva assumere rilievo, anche perchè assurto a tale ruolo in qualità di esperto amministrativo e, dunque, di soggetto estraneo all’amministrazione; il secondo, sul presupposto che, al tempo della designazione dell’impresa aggiudicataria, non rivestiva ancora la qualità di sindaco.

2.2. – Tutti i ricorrenti – con specifico riferimento all’azione risarcitoria per danno all’immagine del Comune – evocano la previsione del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, convertito in L. n. 102 del 2009 e ss.mm., norma che, attraverso il richiamo ai "casi e modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7", ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per risarcimento del danno all’immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali compiuti), ai soli fatti costituenti i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo 1^, titolo 2^, libro 2^, c.p., accertati con sentenza passata in giudicato. Sostengono che detta condizione non è ravvisabile nella specie, essendo nei loro confronti intervenute sentenza ex art. 444 c.p. e, (anteriore all’emanazione della L. n. 475 del 1999 che ha equiparato le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a quelle di condanna) o sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

3. – Entrambe le doglianze vanno disattese.

3.1. – Quanto alla prima doglianza, proposta dai soli P. D. e I.F., deve rilevarsi che il difetto di giurisdizione del giudice contabile risulta inammissibilmente eccepito in funzione dell’assunta inesistenza del rapporto di servizio (diffusamente contraddetta dal giudice a quo, anche sul presupposto della sufficienza allo scopo della mera ingerenza di fatto nell’attività della Pubblica amministrazione: in tal senso, v.

Cass. 24671/09, 22652/08). L’indicata deduzione (attesa anche la reciproca indipendenza della giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato rispetto alla giurisdizione contabile, pure quando investono il medesimo fatto materiale: cfr.

Cass., ss.uu., 11/12, 6581/06, 22277/04) configura, infatti, una questione di mera proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d’impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza (v. Cass. 23332/09, in motiv., 2283/08, 2287/08, non mass.).

3.2. – In merito alla doglianza imperniata sulla disposizione della L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 30-ter (e succ. modif.) e sulle ivi previste condizioni ostative alla possibilità di condannare per danno all’immagine, deve, invece, rilevarsi che questa Corte (v.

Cass., ss.uu. 14831/11) ha già condivisibilmente rilevato che l’applicazione della norma evocata introduce questione meramente interna alla giurisdizione della Corte dei Conti, posto che essa -nel disciplinare l’esercizio, da parte delle Procure regionali della Corte dei conti, dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’Amministrazione – non ha imposto una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione e segnatamente di quella ordinaria per la responsabilità civile, ma ha solo circoscritto oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza di lesione dell’immagine dell’Amministrazione imputabile ad un suo dipendente. Ciò senza contare che peraltro, nella specie, le evocate condizioni ostative all’azione contabile per danni all’immagine dell’Amministrazione nemmeno ricorrono, in considerazione alla disciplina transitoria immanente alla stessa disposizione che le ha introdotte.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto dei ricorsi.

Non vi è luogo a pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il Procuratore generale della Corte dei Conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, è parte soltanto formale.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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