T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che il ricorso appare manifestamente infondato;

Atteso che con esso gli interessati impugnano l’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale ha ingiunto loro la demolizione delle seguenti opere abusive:

"A) frazionamento in due unità immobiliari distinte e separate…

B) aumento della volumetria dovuto alla maggiore altezza del piano interrato da mt. 2,00 a mt. 2,78 e diversa disposizione interna;

C) nella porzione dei signori C. al piano terra aumento di superficie di mq. interni 3,70 determinati da…diversa distribuzione interna;

D) nella porzione dei signori Viglietta e De Angelis al piano terra aumento di superficie di mq. interni 6,66…;

E) diversa posizione della copertura, realizzata con doppia falda nel senso longitudinale invece che a doppia falda nel senso trasversale," in assenza di permessi a costruire e previo accertamento che l’area ma non l’immobile, ricade in Zona gravata da vincolo di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1 e dal vincolo sismico di cui alla l. 2 febbraio 1974, n. 64;

RILEVATO che avverso tale provvedimento gli interessati propongono le censure che verranno più oltre indicate ed esaminate;

AVUTO riguardo alla eseguita istruttoria, disposta con ordinanza collegiale n. 5049 resa nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2011;

RILEVATO che con la prima censura gli interessati deducono la illegittimità dell’ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione. Gli interessati lamentano che del tutto immotivata è l’ordinanza nella parte in cui contesta l’assenza del permesso a costruire dal momento che il manufatto è stato realizzato dal loro dante causa in virtù di concessione edilizia n. 75 del 20 dicembre 2001. Espongono che le opere realizzate si potrebbero qualificare quali mere difformità ed a riprova di ciò essi sostengono che erano state iniziate in data 21 dicembre 2001 ed interrotte alla scadenza del triennio per non essere più ultimate, fino a quando essi non hanno rilevato l’immobile e provveduto alla concreta suddivisione dello stesso;

RILEVATO che la censura appare smentita dal tenore letterale del provvedimento nel quale sono precisamente indicate le opere realizzate dagli interessati completamente difformi dal manufatto assentito nella concessione edilizia n. 75 del 21 dicembre 2001 consistente nella "costruzione di un locale agricolo" e più precisamente descritto nella relazione tecnica acclusa agli elaborati relativi al ridetto titolo abilitativo, relazione da cui si ricava che "il complesso si articola su due livelli dalla medesima destinazione d’uso " ricovero attrezzi agricoli""; e rilevato che pertanto non può essere condivisa la prospettazione dei ricorrenti della mera difformità degli interventi da quanto assentito, atteso che essi appaiono incidere sulla sagoma e sulla volumetria del manufatto originario, sicché non potevano prescindere al permesso a costruire, come correttamente opposto dall’amministrazione comunale nel provvedimento in esame;

RILEVATO che con la seconda censura gli interessati deducono la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, opponendo che del tutto inopinatamente l’Amministrazione comunale avrebbe evidenziato l’esistenza di un vincolo sull’area sulla quale sorge il manufatto, quando invece essa ne è totalmente libera;

OSSERVATO che dalla relazione istruttoria è emerso che l’apparente contraddittorietà dell’ordinanza di demolizione, laddove si legge che "l’area ma non l’immobile" ricade in zona gravata dal vincolo di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 è spiegata nel senso che, mentre il terreno è attraversato dal Fosso Empiglione, iscritto nel registro delle acque pubbliche, di tal che si applica l’art. 142, lettera c) del d.lgs. n. 42 del 2004 stante il quale…i fiumi i torrenti, i corsi di acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", l’immobile invece ricade al di fuori dei 150 metri; e rilevato che la diversa disposizione delle falde del tetto ancorchè l’immobile sia situato solo in prossimità di area sottoposta a vincolo e non all’interno della stessa pone tuttavia dei problemi di compatibilità della costruzione con l’ambito circostante vincolato;

RILEVATO che con la terza censura gli interessati fanno valere la violazione ed erronea applicazione dell’art. 34 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e l’eccesso di potere per errata istruttoria e carenza di motivazione, poiché l’aumento di volumetria dovuto alla maggiore altezza del piano interrato scomparirà quando le opere saranno ultimate ed in ogni caso si è reso necessario per un intervento di isolamento e reinterro del piano a causa della presenza di acqua anche per risalita dal basso; e che anche la diversa distribuzione interna nella proprietà C. rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.L. n. 40 del 2010;

CONSIDERATO che la censura non può essere condivisa, nell’osservazione che le opere, ancorché richieste da infiltrazioni d’acqua, di per sé stesse, comportando movimenti di terra e ripristino delle quote del piano interrato, unitamente a quelle che comportano una diversa distribuzione interna oltre che la suddivisione di un unico ambiente in due unità immobiliari, appaiono integrare interventi eseguiti in totale difformità dal permesso a costruire, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non in semplice parziale difformità ai sensi del successivo art. 34, come dedotto in ricorso, dal momento che appaiono volti a realizzare un organismo del tutto diverso da quello assentito con la pristina concessione del 2001;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, pertanto, il ricorso vada respinto;

RITENUTO che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti W.D.C., N.J.C., G.L.V. e A.D.A. al pagamento di Euro 2.000,00 (Euro 500,00 pro capite) per spese di giudizio a favore del Comune di Castel Madama.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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