T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna l’ordinanza con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, delle seguenti opere: scala di cemento di 19 scalini su rampa di accesso, tettoia a protezione lunga 15 m larga 2 m ed alta 2,2 m, ampliamento della carrozzeria, mediante chiusura di una tettoia in lamiera coibentata e lastre di laminato plastico, cabina in lamiera e vetro di 4,40 mq con altezza da 1,80 m a 2,20 m e soppalco in locale preesistente di circa 40 mq con altezza da 2,10 m a 2,20 m;

Considerato:

che in un successivo sopralluogo eseguito dall’Amministrazione resistente è risultato che la cabina è stata demolita, per cui rispetto a detto contestato abuso, non essendo stato dichiarato dal ricorrente il permanere dell’interesse alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;

che l’ampliamento della carrozzeria è abusivo, in quanto l’autorizzazione n. 15 del 10.2.1995, invocata dalla parte ricorrente, si riferisce all’ampliamento della tettoia, che tuttavia è stata tamponata, con creazione di nuova superficie e di nuovo volume;

che conseguentemente il provvedimento è legittimo in relazione all’opera richiamata in ultimo;

che, con riguardo al soppalco, esso rientra nell’oggetto della domanda di sanatoria presentata il 25.3.1986, per cui, rispetto allo stesso, il provvedimento gravato è illegittimo;

che parimenti lo è relativamente alla scala di cemento ed alla tettoia a protezione, per i quali anteriormente all’adozione dell’ordinanza impugnata era stata presentata una D.I.A. ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte improcedibile ed in parte fondato e da accogliere nei limiti evidenziati, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante l’accoglimento parziale del ricorso, sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, per l’effetto, annullando in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *