T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe si impugna il provvedimento di diniego del visto di reingresso nel territorio italiano;

Considerato:

che, differentemente da quanto assunto in ricorso, il provvedimento non è inficiato da difetto di motivazione, atteso che ivi si fa riferimento al parere sfavorevole della Questura di Bologna;

che, in particolare, detto parere è dovuto alla circostanza che il permesso di soggiorno era scaduto, senza che il ricorrente avesse provveduto nei termini a presentare la domanda di rinnovo, e lo stesso si era allontanato dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, senza che ricorressero le ragioni ex lege che ne giustificassero l’assenza;

che l’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prescrive, al comma 3, che "lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo, nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso", aggiungendo poi che il predetto termine si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di 1° grado o del coniuge;

che, pertanto, il provvedimento impugnato risulta nel merito corretto;

che il provvedimento è stato tradotto in arabo, che è la lingua del ricorrente;

che il dedotto mancato preavviso di rigetto non comporta comunque l’annullamento del provvedimento impugnato, essendo nella specie il rigetto del reingresso espressione di attività vincolata;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio forfetariamente quantificate in Euro 500,00 (cinquecento/00), in favore delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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