T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si censura l’inidoneità del ricorrente negli accertamenti psicoattitudinali nell’ambito del concorso per allievo agente di Polizia penitenziaria, con conseguente sua esclusione dalla procedura, in applicazione dell’art. 123, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992;

che, ai sensi della menzionata disposizione normativa, l’esclusione è disposta per tossicomanie ed intossicazioni croniche;

che, secondo quanto risulta dagli atti depositati in giudizio, nella specie è stata riscontrata nel ricorrente una positività a sostanze stupefacenti, limitata alla sola giornata in cui è stato sottoposto all’accertamento in prima istanza;

Ritenuto che per tossicomania debba, invece, intendersi non già l’uso occasionale di sostanze stupefacenti, bensì lo stato patologico di chi fa abitualmente uso di sostanze stupefacenti;

Considerato che deve escludersi che un unico accertamento di laboratorio, quale quello cui è stato sottoposto l’odierno ricorrente, possa dimostrare tale condizione di tossicomania;

Ritenuto:

che, pertanto, l’uso occasionale di sostanze stupefacenti non possa incidere sulla sussistenza dei requisiti psicofisici;

che il giudizio di inidoneità del ricorrente e la sua conseguente esclusione siano illegittimi;

che il ricorso sia fondato e da accogliere, con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo per l’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni;

che, in ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari, stante la peculiarità della questione disaminata, sussistano, tuttavia, i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con obbligo per l’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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