Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9387 Espropriazione forzata contro il terzo proprietario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 5 settembre 2003, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione proposta dal curatore del fallimento della Vega Immobiliare S.r.l. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Banca di Roma S.p.a. nei confronti della terza proprietaria Immobiliare Romagnoli S.r.l. per un debito garantito da ipoteca derivante da un contratto di finanziamento in divisa estera concluso dalla società fallita il (OMISSIS).

2. – L’impugnazione proposta dal curatore è stata accolta con sentenza del 30 settembre 2010. con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato estinta l’obbligazione di restituzione derivante dal contratto di finanziamento, con la conseguente estinzione dell’ipoteca, escludendo pertanto il diritto della Banca di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo proprietario, e dichiarando nulli gli atti esecutivi compiuti.

A fondamento della decisione, la Corte ha affermato che il debito derivante dal contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria era stato estinto attraverso l’utilizzazione della disponibilità accordata all’opponente mediante un’apertura di credito concessa dalla stessa Banca; quest’ultima, infatti, a seguito dell’infruttuosa scadenza del termine per il rimborso del finanziamento, aveva fornito alla correntista la somma necessaria per l’estinzione del debito mediante un’operazione di acquisto di divisa estera, registrando a debito del conto il relativo importo in Lire.

Tale registrazione, secondo la Corte, non poteva essere considerata come un’operazione meramente contabile, ma corrispondeva ad un’effettiva anticipazione della Banca, essendo stata effettuata su un conto privo di disponibilità, il cui saldo debitore era stato girato a sofferenza solo cinque mesi dopo, si da potersi escludere che l’iscrizione a sofferenza riguardasse direttamente il credito per il rimborso del finanziamento. L’estinzione era pertanto qualificabile come pagamento, la cui natura di atto giuridico in senso stretto rendeva superflua una specifica indagine in ordine alle intenzioni dei funzionari della Banca: peraltro, anche a volervi ravvisare una novazione, avrebbe dovuto riconoscersi la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo, emergendo dalla documentazione prodotta il conferimento alla Banca dell’incarico di acquistare la divisa estera, con finalità solutoria, nonchè l’esecuzione dell’incarico da parte della Banca con imputazione del ricavato ad estinzione del debito originario. La Corte ha infine escluso la possibilità di desumere elementi in contrario dall’intimazione di pagamento rivolta dalla Banca ai debitori, osservando che la stessa aveva ad oggetto il saldo debitore del conto, e precisando che il riferimento alle garanzie in essa contenuto, riconducibile all’erronea convinzione di potersi avvalere dell’ipoteca anche per il recupero del predetto credito, non trovava conforto nel contratto di finanziamento, il quale si limitava ad estendere la garanzia agli accessori del credito.

3. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria, l’Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in qualità di mandataria della Unicrcdit S.p.a., succeduta per incorporazione alla Capitalia S.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance S.p.a.. ces-sionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento. Resiste con controricorso il curatore del fallimento. Non hanno invece svolto attività difensiva la terza proprietaria Immobiliare Romagnoli e la Je.Ma.Ar. S.a.s.. acquirente degl’immobili ipotecati e dante causa dell’Immobiliare Romagnoli.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’interpre-tazione del contratto di finanziamento, la Corte d’Appello non ha tenuto conto del collegamento negoziale intercorrente tra lo stesso ed il conto corrente, in conseguenza della previsione dell’accreditamento della somma erogata sul fido estero accordato alla Vega Immobiliare e del rimborso della stessa in unica soluzione mediante addebito sul conto corrente. A tale disciplina essa ricorrente si è puntualmente attenuta, avendo disposto la revoca del fido lo stesso giorno dell’intimazione di pagamento, ed avendo differito di quattro mesi solo il giroconto a sofferenza.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ., affermando che erroneamente la Corte d’Appello ha ravvisato nel giroconto la comune intenzione delle parti di estinguere l’obbligazione originaria, trattandosi di un’operazione meramente contabile prevista dal contratto di finanziamento, e consistente nell’azzeramento del fido estero con addebito del relativo importo sul conto corrente.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del contratto di finanziamento, ribadendo che era proprio il contratto di finanziamento a prevedere che l’addebito e l’accredito avrebbero avuto luogo sul conto corrente intestato alla Vega Immobiliare.

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2809 c.c., e art. 2878 c.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto estinta l’obbligazione di restituzione derivante dal contratto di finanziamento, sebbene non fosse stata dedotta nè provata la volontà della debitrice di estinguere il finanziamento, e risultasse evidente che l’addebito dell’importo sul conto corrente di servizio rappresentava esclusivamente una modalità di contabilizzazione del debito.

5. – Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 del contratto di finanziamento, sostenendo che dallo stesso emergeva l’unicità del contratto di finanziamento, assistito da garanzia ipotecaria, con la conseguenza che, non essendosi estinta l’obbligazione. non poteva ritenersi estinta nemmeno l’ipoteca.

6. – Le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti la comune problematica della ricostruzione della volontà delle parti, ai fini della qualificazione del rapporto tra le stesse intercorso.

Nell’iter logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata, l’interpretazione del contratto di finanziamento stipulato tra la Vega Immobiliare e la Banca di Roma assume una portata assolutamente marginale e comunque non difforme da quella invocata dalla ricorrente, avendo la Corte di merito ritenuto sostanzialmente pacifica la lettura accolta dal Giudice di primo grado, secondo cui il contratto prevedeva espressamente che gli accrediti e gli addebiti relativi al finanziamento avessero luogo sul conto corrente intestato alla società debitrice. in tal modo istituendo un collegamento tra i due rapporti. Ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuta estinzione del debito relativo alla restituzione del finanziamento, la sentenza impugnata ha conferito invece rilievo alla volontà delle parti emergente dal comportamento dalle stesse tenuto in concreto, affermando che, indipendentemente dalle pattuizioni originariamente intervenute, la Banca aveva provveduto. alla scadenza del termine previsto dal contratto, a dare esecuzione ad un ordine impartitole dalla correntista, fornendo a quest’ultima la disponibilità della somma necessaria per l’estinzione del debito, mediante un’operazione di acquisto di divisa estera, e registrando a debito del conto il corrispondente importo in Lire.

Le censure sollevate dalla ricorrente appaiono eccentriche rispetto alla predetta ratio decidendo imperniata non già sulla negazione dell’esistenza in astratto di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di conto corrente, ma sull’esclusione della sua operatività in concreto, in ossequio al principio secondo cui le clausole contrattuali, pur spiegando effetti vincolanti tra le parti, possono ben essere superate da un comportamento successivo delle stesse, tale da evidenziare una chiara e comune volontà di non darvi esecuzione, regolando i rapporti derivanti dal contratto in modo diverso da quello originariamente previsto. Tale condotta, risolvendosi in un accordo modificativo del precedente regolamento d’interessi, da infatti luogo ad un assetto negoziale distinto ed autonomo, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali, che impone di qualificare il rapporto in base alle prestazioni effettivamente rese ed al concreto atteggiamento delle parti, idoneo a togliere rilevanza alle intenzioni originarie (cfr. Cass. Sez. lav. 2 aprile 2001, n. 4841).

La qualificazione nella specie adottata non appare d’altronde scalfita dalle critiche della ricorrente, la quale si limita ad insistere nel proprio convincimento. senza essere in grado di individuare vizi logici o giuridici del percorso argomentativo seguito ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge e del contratto (quest’ultima neppure contemplata dall’art. 360 cod. proc. civ. tra i possibili motivi di ricorso per cassazione), una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto nella sentenza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito d’individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass.. Sez. lav., 18 marzo 2011. n. 6288; 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass., Sez. 3, 9 agosto 2007. n. 17477).

7. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con le altre intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

Non può infine trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, non risultando sufficiente, a tal fine, la mera dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma occorrendo la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. (cfr.

Cass. Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831; Cass., Sez. 2 18 gennaio 2010. n. 654).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna l’Unicrcdit Credit Management Bank S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 14.200.00, ivi compresi Euro 14.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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