T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il 23 marzo 2005 F.B. ha impugnato l’ordinanza n. 34 del 24/12/04 con cui il Comune di Bracciano, sulla base del verbale di accertamento della violazione urbanistico – edilizia n. 18/2004 prot. n. 36296 del 06/12/04 redatto dalla polizia municipale del Comune di Bracciano (anch’esso gravato), ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Bracciano, costituitosi con memoria depositata il 24 marzo 2005, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 22 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

F.B. impugna l’ordinanza n. 34 del 24/12/04 con cui il Comune di Bracciano, sulla base del verbale di accertamento della violazione urbanistico – edilizia n. 18/2004 prot. n. 36296 del 06/12/04 redatto dalla polizia municipale del Comune di Bracciano (anch’esso impugnato), ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto con fondazione continua di cemento armato e murature in elevazione in blocchetti di tufo e composto da tre corpi di fabbrica di superficie complessiva pari a 124,37 mq..

Con la prima censura il ricorrente contesta il richiamo, presente nel provvedimento impugnato, al d. lgs. n. 42/04 in quanto le opere contestate sarebbero state realizzate in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto testo normativo.

Il motivo è infondato perché il ricorrente non ha comprovato in maniera idonea il presupposto di fatto (realizzazione del manufatto in data anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 42/04) posto a fondamento della censura ed, anzi, dagli atti di causa emerge che l’opera è stata realizzata nel corso del 2004 e, quindi, in costanza di applicazione del testo normativo in esame.

In ogni caso, poi, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato in riferimento alla carenza di titolo edilizio abilitativo di talchè l’eventuale accoglimento della censura relativa al profilo paesaggistico della fattispecie non arrecherebbe alcun significativo vantaggio in favore del ricorrente non comportando l’annullamento della gravata prescrizione demolitoria.

Con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 32 d. l. n. 269/03 in quanto il provvedimento di demolizione avrebbe dovuto tenere conto dell’istanza di condono edilizio presentata in data 09/12/04.

Il motivo è infondato.

La sanatoria edilizia prevista dall’art. 32 d. l. n. 269/03 è applicabile, secondo quanto ivi espressamente indicato, alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Tale requisito non ricorre nella fattispecie in esame in quanto le opere contestate risultano ultimate in data 25/08/04 come espressamente indicato nell’istanza di condono e nella richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e come desumibile dal verbale di sequestro del 06/12/04 da cui si evince che il manufatto era all’epoca in corso di realizzazione (dall’atto emerge che l’opera si presentava allo stato grezzo; nell’occasione sono stati sequestrati anche materiali di costruzione quali blocchetti di tufo, sabbia, pozzolana e tavole di legno).

L’assoluta inapplicabilità alle opere indicate nel provvedimento di demolizione della normativa sul condono prevista dal d. l. n. 269/03 induce a ritenere nella fattispecie inapplicabile l’art. 38 l. n. 47/85 e conseguentemente insussistente ogni preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio derivante dalla presentazione dell’istanza di sanatoria.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore dell’ente resistente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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