Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43447 Giudice dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24.2.2011 pronunciata dal Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi – in veste di giudice dell’esecuzione è stata respinta l’istanza con la quale V. D. aveva chiesto che fossero dichiarate prescritte le pene di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.032,91 di multa (inflitta con sentenza del GIP di Catanzaro divenuta irrevocabile il 14.7.1997) e di mesi sei di reclusione (inflitta con sentenza della Pretura di Catanzaro – sezione distaccata di Badolato – divenuta irrevocabile il 19.7.1997).

Riteneva il Tribunale che dette pene non potessero essere dichiarate estinte per le seguenti ragioni.

La prescrizione della pena, per il disposto dell’art. 172 c.p., comma 7, non poteva aver luogo nei confronti di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 c.p., e nei confronti del V. era stata ritenuta la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 nella sentenza 27.6.1996 del Pretore di Catanzaro – sezione distaccata di Badolato – divenuta irrevocabile in data 16.10.1996, quindi in data antecedente al passaggio in giudicato delle sentenze sopra riportate.

Il termine di estinzione della pena decorre di regola dal giorno in cui la condanna sia diventata irrevocabile, solo qualora l’esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario la prescrizione non decorre, a meno che il condannato non si sottragga alla esecuzione della pena.

Il V. si trovava in esecuzione di pena dal 12.12.1995 e nei suoi confronti erano stati emanati più provvedimenti di cumulo nei quali erano comprese anche le pene di cui trattasi; e in caso di cumulo pene vige il principio della unitarietà dell’esecuzione per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore chiedendone l’annullamento, con un primo motivo, per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione.

Non vi era dubbio che le pene di cui trattasi dovevano essere dichiarate prescritte, essendo trascorsi dieci anni dal passaggio in giudicato delle sentenze con le quali erano state inflitte, senza che fosse iniziata l’esecuzione e dovendosi imputare la carcerazione subita dal V. fino al (OMISSIS) ad altra condanna per il delitto di omicidio.

Secondo il ricorrente, è pacifico in giurisprudenza che, in caso di concorso di reati, si deve aver riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi singolarmente, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza.

Tale regola valeva certamente con riferimento al caso di condanna per reato continuato ed anche doveva valere in presenza di cumuli pene comprendenti diverse condanne.

Con un secondo motivo ha eccepito la nullità del procedimento poichè il giudice aveva adottato il provvedimento de plano, senza instaurare la procedura prevista per gli incidenti di esecuzione.

Motivi della decisione

Preliminarmente si deve osservare che il Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi – ha correttamente deciso sull’istanza del ricorrente de plano.

A norma dell’art. 676 c.p.p., infatti, il giudice dell’esecuzione provvede (anche) in materia di estinzione della pena de plano, ma avverso la decisione deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 667 c.p.p., comma 4.

Pertanto, il ricorso proposto da V.D. deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi – per il giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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