Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento notificato il 17/02/11 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, la Questura di Modena ha rilasciato in data 17/04/09, in favore del ricorrente (all’epoca presente in Italia) un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione con scadenza al 16/01/10;
Considerato che il ricorrente non ha mai ritirato il titolo e si è allontanato dall’Italia almeno in data antecedente al 19/02/2010 (epoca a cui risale l’autentica da parte della Provincia di Settat della firma apposta sulla dichiarazione originale di smarrimento della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: allegato n. 8 all’atto introduttivo);
Considerato, pertanto, che, al momento in cui è stata presentata la richiesta di visto di reingresso (02/02/11), il ricorrente non disponeva di nessun titolo che legittimasse la sua presenza in Italia;
Considerato, quindi, che, nel merito, il provvedimento impugnato risulta corretto il che induce a ritenere infondata la censura, proposta nell’atto introduttivo, di eccesso di potere per carenza di presupposti;
Ritenuto, altresì, inaccoglibile il motivo con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;
Considerato, infatti, che il gravato diniego risulta correttamente motivsto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. n. 241/90, attraverso il richiamo al parere negativo espresso dalla Questura di Modena nel quale vengono riportate le ragioni ostative al rilascio del visto;
Ritenuta, infine, inaccoglibile la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;
Considerato, infatti, che il vizio in esame, avendo natura procedimentale, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, profilo, quest’ultimo, per il quale si rinvia a quanto evidenziato in precedenza;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, complessivamente per entrambi gli enti costituiti, in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
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