T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento notificato il 17/02/11 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, la Questura di Modena ha rilasciato in data 17/04/09, in favore del ricorrente (all’epoca presente in Italia) un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione con scadenza al 16/01/10;

Considerato che il ricorrente non ha mai ritirato il titolo e si è allontanato dall’Italia almeno in data antecedente al 19/02/2010 (epoca a cui risale l’autentica da parte della Provincia di Settat della firma apposta sulla dichiarazione originale di smarrimento della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: allegato n. 8 all’atto introduttivo);

Considerato, pertanto, che, al momento in cui è stata presentata la richiesta di visto di reingresso (02/02/11), il ricorrente non disponeva di nessun titolo che legittimasse la sua presenza in Italia;

Considerato, quindi, che, nel merito, il provvedimento impugnato risulta corretto il che induce a ritenere infondata la censura, proposta nell’atto introduttivo, di eccesso di potere per carenza di presupposti;

Ritenuto, altresì, inaccoglibile il motivo con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il gravato diniego risulta correttamente motivsto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. n. 241/90, attraverso il richiamo al parere negativo espresso dalla Questura di Modena nel quale vengono riportate le ragioni ostative al rilascio del visto;

Ritenuta, infine, inaccoglibile la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che il vizio in esame, avendo natura procedimentale, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, profilo, quest’ultimo, per il quale si rinvia a quanto evidenziato in precedenza;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, complessivamente per entrambi gli enti costituiti, in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *