Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’I.2.2011, il gip del Tribunale di Bolzano rigettava l’istanza interposta da L.M. volta ad ottenere la revoca della carcerazione sull’assunto della irregolarità del titolo esecutivo, a seguito di omessa notificazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 4.7.2008, interpretata come impugnazione della sentenza passata in giudicato per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, sul presupposto che la sentenza era definitiva, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la stessa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il L., per lamentare che il giudice abbia interpretato la sua domanda come impugnazione della sentenza laddove egli intendeva censurare la regolarità del titolo detentivo e quindi impugnare l’ordine di esecuzione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio, essendo intervenuta medio tempore l’abolitio criminis del reato ritenuto nella sentenza in oggetto che dovrà essere revocata.

Motivi della decisione

Risulta dalla posizione giuridica del L. che con ordinanza 105/2011 emessa in data 9.5.2011 è stata revocata dal giudice dell’esecuzione la sentenza 4.7.2008 per intervenuta abolitio criminis dell’ipotesi delittuosa di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e che è stata dichiarata cessata l’esecuzione della pena detentiva di mesi nove di reclusione con la stessa a suo tempo inflitta.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza onere di spese e sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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