T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, Commissione di cui all’art. 106, 4, D. leg. 443/92, del 22.4.2009, emesso a seguito di rinnovato accertamento per ricorso gerarchico, non cognito, con cui la ricorrente è stata giudicata non idonea all’arruolamento (tatuaggio superficie laterale avambraccio sinistro).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione art. 123, c), D. L.443/92, violazione artt. 2 e 3 del bando di concorso; illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di motivazione.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è fondato.

In particolare:

a). ai sensi della normativa in materia (art. 123 D.lgs. 443/1992) costituiscono causa di non idoneità i tatuaggi quando "per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

b). alla luce della norma indicata, la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona del corpo ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al deducente una personalità abnorme, motivazione, questa, che, come già rilevato, manca del tutto.

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della procedura concorsuale, con ogni effetto in ordine alla prosecuzione da parte della ricorrente dell’iter concorsuale.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti adottabili dall’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

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